Art. 15.
  Monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi finanziati
    1.  Tutte  le  attivita'  finanziate sono oggetto, da parte della
Regione  e  degli  enti  locali,  secondo le rispettive competenze di
programmazione,  di valutazione preventiva, controllo, monitoraggio e
valutazione  successiva,  sulla  base di criteri e modalita' definiti
dalla giunta regionale.