Art. 15. Monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi finanziati 1. Tutte le attivita' finanziate sono oggetto, da parte della Regione e degli enti locali, secondo le rispettive competenze di programmazione, di valutazione preventiva, controllo, monitoraggio e valutazione successiva, sulla base di criteri e modalita' definiti dalla giunta regionale.