Art. 16.
                         Sistema informativo
    1.  La  giunta  regionale  istituisce,  nell'ambito  del  sistema
informativo  regionale,  settori  specifici ed interconnessi dedicati
all'istruzione,  alla  formazione  professionale  e  al  lavoro. Tali
settori   sono   finalizzati,   ciascuno  nel  proprio  ambito,  alla
realizzazione delle azioni di:
      a) analisi,  valutazione  e  supporto  alle decisioni in ordine
alla programmazione;
      b) supporto  alla  comunicazione  e  promozione  attraverso  la
pubblicizzazione dell'offerta formativa;
      c) gestione, monitoraggio e controllo delle attivita';
      d) raccolta e conservazione delle certificazioni.