Art. 16. Sistema informativo 1. La giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale, settori specifici ed interconnessi dedicati all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro. Tali settori sono finalizzati, ciascuno nel proprio ambito, alla realizzazione delle azioni di: a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione; b) supporto alla comunicazione e promozione attraverso la pubblicizzazione dell'offerta formativa; c) gestione, monitoraggio e controllo delle attivita'; d) raccolta e conservazione delle certificazioni.