Art. 17. F i n a l i t a' 1. La Regione e gli enti locali perseguono la generalizzazione della scuola dell'infanzia di durata triennale, in particolare della scuola pubblica, quale parte integrante del sistema nazionale di istruzione, di cui all'art. 1, comma 2. La Regione sostiene tale finalita' anche tramite mezzi propri, aggiuntivi a quelli statali, destinati in particolare all'estensione dell'offerta scolastica e alla sua qualificazione, per promuovere le potenzialita' di autonomia, creativita', apprendimento dei bambini e per assicurare un'effettiva uguaglianza delle opportunita' educative. 2. La scuola dell'infanzia concorre all'educazione e allo sviluppo del bambino nel rispetto delle identita' individuali, culturali e religiose. A tal fine, le famiglie devono essere coinvolte nell'elaborazione, nell'attuazione e nella verifica del progetto educativo, anche attraverso la loro partecipazione agli organismi rappresentativi.