Art. 17.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  e gli enti locali perseguono la generalizzazione
della  scuola dell'infanzia di durata triennale, in particolare della
scuola  pubblica,  quale  parte  integrante  del sistema nazionale di
istruzione,  di  cui  all'art.  1,  comma 2. La Regione sostiene tale
finalita'  anche  tramite  mezzi propri, aggiuntivi a quelli statali,
destinati  in  particolare  all'estensione  dell'offerta scolastica e
alla   sua   qualificazione,   per  promuovere  le  potenzialita'  di
autonomia,  creativita',  apprendimento  dei bambini e per assicurare
un'effettiva uguaglianza delle opportunita' educative.
    2.   La  scuola  dell'infanzia  concorre  all'educazione  e  allo
sviluppo  del  bambino  nel  rispetto  delle  identita'  individuali,
culturali  e  religiose.  A  tal  fine,  le  famiglie  devono  essere
coinvolte  nell'elaborazione,  nell'attuazione  e  nella verifica del
progetto  educativo,  anche  attraverso  la  loro partecipazione agli
organismi rappresentativi.