Art. 18.
         Continuita' dei percorsi educativi e di istruzione
    1.  Ferma  restando  la normativa regionale in materia di servizi
educativi  per  la  prima  infanzia,  la  Regione  e  gli enti locali
valorizzano  gli  aspetti  educativi  e di cura ditali servizi, anche
tramite il collegamento con la scuola dell'infanzia.
    2.   In   tale  ambito,  la  Regione  sostiene  progetti  per  la
continuita'  educativa  ed  il  raccordo fra i servizi educativi e la
scuola dell'infanzia realizzati dai soggetti gestori e finalizzati al
raggiungimento  degli  standard qualitativi e organizzativi stabiliti
dalla giunta regionale.
    3.   La   continuita'   educativa   orizzontale   tra  le  scuole
dell'infanzia  e  verticale  con  i  servizi  educativi  per la prima
infanzia e con il primo ciclo dell'istruzione e' volta a garantire il
diritto  dei  bambini  a  percorsi  che  rispettino  le fasi del loro
sviluppo,   specialmente   nel  momento  dell'ingresso  nella  scuola
dell'infanzia e nella scuola primaria.