Art. 19.
                Qualificazione dell'offerta educativa
    1.   Fatti  salvi  gli  orientamenti  delle  attivita'  educative
rientranti  nelle  norme generali sull'istruzione di competenza dello
Stato, per sostenere l'innalzamento della qualita' dell'offerta della
scuola  dell'infanzia, nonche' l'innovazione pedagogico-didattica, la
Regione  definisce  linee orientative di qualificazione, basate sulle
ricerche,   sulle  esperienze  e  piu'  in  generale  sul  patrimonio
culturale  in ambito educativo espresso dal territorio e ne favorisce
l'applicazione.
    2.  Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la
Regione   e   gli   Enti  locali  sostengono  l'adozione  di  modelli
organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore programmate per le
attivita'   didattiche,  l'inserimento  di  figure  di  coordinamento
pedagogico.