Art. 19. Qualificazione dell'offerta educativa 1. Fatti salvi gli orientamenti delle attivita' educative rientranti nelle norme generali sull'istruzione di competenza dello Stato, per sostenere l'innalzamento della qualita' dell'offerta della scuola dell'infanzia, nonche' l'innovazione pedagogico-didattica, la Regione definisce linee orientative di qualificazione, basate sulle ricerche, sulle esperienze e piu' in generale sul patrimonio culturale in ambito educativo espresso dal territorio e ne favorisce l'applicazione. 2. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione e gli Enti locali sostengono l'adozione di modelli organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore programmate per le attivita' didattiche, l'inserimento di figure di coordinamento pedagogico.