Art. 2.
                          Principi generali
    1.   La  Regione,  in  attuazione  dei  diritti  garantiti  dalla
costituzione e dalle convenzioni internazionali in materia di diritti
degli  uomini, delle donne e dei fanciulli, pone la persona al centro
delle  politiche  dell'istruzione,  della  formazione  e  del lavoro,
garantendo  ad ognuno per tutto l'arco della vita l'accesso a tutti i
gradi   dell'istruzione,  in  condizione  di  pari  opportunita',  il
sostegno  per  il conseguimento del successo scolastico e formativo e
per l'inserimento nel mondo del lavoro.
    2.   Gli  interventi  della  Regione  e  degli  enti  locali,  in
applicazione  di quanto previsto al comma 1, sono mirati ad innalzare
il  livello  di  istruzione  di  tutti,  almeno fino all'assolvimento
dell'obbligo  formativo  con  il conseguimento di un diploma o di una
qualifica  professionale,  a  sostenere  in  particolare  i  percorsi
educativi  e  formativi,  fin  dalla  prima  infanzia, dei ragazzi in
condizioni  di  svantaggio  personale, economico e sociale, nonche' a
prevenire l'abbandono scolastico.
    3. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui
al comma 1, la Regione e gli Enti locali sostengono la valorizzazione
dell'autonomia  dei  soggetti e la qualificazione ed il rafforzamento
dell'offerta formativa, per renderla piu' rispondente alle differenze
ed  alle  identita'  di  ciascuno  e  piu'  rispettosa  dei  ritmi di
apprendimento,  favorendone  l'articolazione  nell'intero  territorio
regionale,  con  attenzione  alle  aree  deboli  ed alla montagna. La
Regione  e  le  province,  nell'ambito  dell'offerta finalizzata alla
formazione del cittadino, valorizzano altresi' la cultura del lavoro,
anche   attraverso   la   promozione   di   percorsi   caratterizzati
dall'intreccio fra apprendimenti teorici ed applicazioni pratiche.
    4.  L'offerta  formativa  e'  volta  a  favorire altresi' le pari
opportunita'   nell'inserimento   lavorativo,   l'adeguamento   delle
competenze professionali dei lavoratori, l'attuazione dei principi di
integrazione e di inclusione sociale.
    5.  L'integrazione  delle  persone  disabili  e  in condizione di
svantaggio  individuale  e sociale, definito ai sensi della normativa
vigente,  si  realizza  anche mediante la partecipazione attiva delle
famiglie e delle associazioni, delle parti sociali, delle cooperative
sociali, nonche' dei soggetti del terzo settore.
    6.  Gli  stranieri immigrati godono dei diritti di cui al comma 1
in  condizione  di  parita'  con i cittadini italiani; a tal fine, la
Regione  promuove  l'adeguamento  dell'offerta  formativa  alle  loro
specifiche  esigenze nelle modalita' organizzative, nelle metodologie
e nei contenuti, anche attraverso attivita' di mediazione culturale.
    7.  Resta  ferma  la  normativa  regionale  vigente in materia di
diritto allo studio, quale strumento essenziale per rendere effettivo
il  diritto  di  ogni  persona  ad  accedere  a tutte le opportunita'
formative.