Art. 20.
            Interventi a sostegno del successo formativo
    1.  Al fine di sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli
di  istruzione,  di  favorire  il successo formativo e di contrastare
l'abbandono  scolastico,  la  Regione  e gli enti locali intervengono
mediante:
      a) le  azioni  di valorizzazione e supporto all'autonomia delle
istituzioni scolastiche, di cui agli articoli 21 e 22;
      b) il   sostegno   a  progetti  delle  istituzioni  scolastiche
autonome,  volti ad incoraggiare ed a favorire il proseguimento degli
studi nell'istruzione;
      c) la promozione dell'integrazione fra le politiche scolastiche
e   le   politiche   sociali,  sanitarie,  culturali,  giovanili  del
territorio, di cui all'Art. 23;
      d) il  sostegno  a progetti per la continuita' didattica di cui
all'Art. 24;
      e) l'arricchimento dell'offerta formativa di cui all'Art. 25;
      f)  il  perseguimento  dell'integrazione  fra l'istruzione e la
formazione professionale di cui alla Sezione III.