Art. 20. Interventi a sostegno del successo formativo 1. Al fine di sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione, di favorire il successo formativo e di contrastare l'abbandono scolastico, la Regione e gli enti locali intervengono mediante: a) le azioni di valorizzazione e supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui agli articoli 21 e 22; b) il sostegno a progetti delle istituzioni scolastiche autonome, volti ad incoraggiare ed a favorire il proseguimento degli studi nell'istruzione; c) la promozione dell'integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali, sanitarie, culturali, giovanili del territorio, di cui all'Art. 23; d) il sostegno a progetti per la continuita' didattica di cui all'Art. 24; e) l'arricchimento dell'offerta formativa di cui all'Art. 25; f) il perseguimento dell'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale di cui alla Sezione III.