Art. 21.
     Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
    1.   La   Regione   valorizza   l'autonomia   delle   istituzioni
scolastiche,   quale  garanzia  di  liberta'  di  insegnamento  e  di
pluralismo  culturale,  e  trasferisce  alle  stesse  ogni competenza
propria  in  materia  di  curricoli didattici, individuando criteri e
priorita' sulla base dei processi di consultazione e concertazione di
cui alla presente legge.
    2.  La  Regione  e  gli  enti  locali  sostengono  l'azione delle
istituzioni  scolastiche per il pieno esercizio dell' autonomia volta
a  realizzare  percorsi formativi, anche personalizzati, coerenti con
le  attitudini  personali,  rispettosi  delle  scelte delle famiglie,
adeguati  all'inserimento  nella  vita sociale e nel mondo del lavoro
anche  con  riguardo  alle  dimensioni  locali, nazionali ed europee;
sostengono  altresi' progetti volti al miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza dei processi d'apprendimento e d'insegnamento.
    3. Ai fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione e gli
enti   locali,   d'intesa  con  la  direzione  scolastica  regionale,
incentivano  la  costituzione  di  reti e di consorzi tra istituzioni
scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli enti locali.
    4. Al fine di rafforzare la collaborazione fra le istituzioni, la
Regione  e  gli  enti  locali favoriscono altresi' la costituzione di
organismi di rappresentanza delle istituzioni scolastiche che operano
sul territorio.