Art. 21. Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche 1. La Regione valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche, quale garanzia di liberta' di insegnamento e di pluralismo culturale, e trasferisce alle stesse ogni competenza propria in materia di curricoli didattici, individuando criteri e priorita' sulla base dei processi di consultazione e concertazione di cui alla presente legge. 2. La Regione e gli enti locali sostengono l'azione delle istituzioni scolastiche per il pieno esercizio dell' autonomia volta a realizzare percorsi formativi, anche personalizzati, coerenti con le attitudini personali, rispettosi delle scelte delle famiglie, adeguati all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionali ed europee; sostengono altresi' progetti volti al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi d'apprendimento e d'insegnamento. 3. Ai fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione e gli enti locali, d'intesa con la direzione scolastica regionale, incentivano la costituzione di reti e di consorzi tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli enti locali. 4. Al fine di rafforzare la collaborazione fra le istituzioni, la Regione e gli enti locali favoriscono altresi' la costituzione di organismi di rappresentanza delle istituzioni scolastiche che operano sul territorio.