Art. 22.
Centri  di  servizio  e  di consulenza per le istituzioni scolastiche
                              autonome
    1.  Per  la realizzazione delle finalita' di cui all'Art. 20, gli
enti    locali,   le   istituzioni   scolastiche,   l'amministrazione
scolastica,  anche  attraverso specifici accordi, possono istituire i
Centri   di   servizi  e  di  consulenza  (CSC)  per  le  istituzioni
scolastiche autonome.
    2.  I  CSC  si  avvalgono,  in  forma  integrata  e realizzandone
l'ottimizzazione,   delle   risorse   professionali,   strumentali  e
finanziarie,  messe  a  disposizione  dalle  istituzioni scolastiche,
dall'amministrazione  scolastica,  dagli enti locali e dalla Regione,
nonche'  da  associazioni ed enti del privato sociale che operano per
valorizzare  e  sostenere l'autonomia scolastica. Le funzioni dei CSC
possono essere svolte da reti o consorzi di scuole, nonche' da centri
di documentazione educativa e di integrazione.
    3.  I CSC possono avere natura plurisettoriale o specialistica ed
offrono  i propri servizi su richiesta delle istituzioni scolastiche,
oltre  che  della  Regione,  degli enti locali e dell'amministrazione
scolastica.   Essi   operano   nello  specifico  ambito  territoriale
individuato  in sede di conferenza provinciale di coordinamento o per
l'intero  territorio  regionale, a seconda della complessita' e della
specificita' delle funzioni.
    4.  Ai  fini della concessione di contributi regionali ai CSC, la
giunta  regionale, previo parere della conferenza di cui all'Art. 49,
ne stabilisce standard minimi di funzionamento e di qualita'.