Art. 22. Centri di servizio e di consulenza per le istituzioni scolastiche autonome 1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'Art. 20, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, l'amministrazione scolastica, anche attraverso specifici accordi, possono istituire i Centri di servizi e di consulenza (CSC) per le istituzioni scolastiche autonome. 2. I CSC si avvalgono, in forma integrata e realizzandone l'ottimizzazione, delle risorse professionali, strumentali e finanziarie, messe a disposizione dalle istituzioni scolastiche, dall'amministrazione scolastica, dagli enti locali e dalla Regione, nonche' da associazioni ed enti del privato sociale che operano per valorizzare e sostenere l'autonomia scolastica. Le funzioni dei CSC possono essere svolte da reti o consorzi di scuole, nonche' da centri di documentazione educativa e di integrazione. 3. I CSC possono avere natura plurisettoriale o specialistica ed offrono i propri servizi su richiesta delle istituzioni scolastiche, oltre che della Regione, degli enti locali e dell'amministrazione scolastica. Essi operano nello specifico ambito territoriale individuato in sede di conferenza provinciale di coordinamento o per l'intero territorio regionale, a seconda della complessita' e della specificita' delle funzioni. 4. Ai fini della concessione di contributi regionali ai CSC, la giunta regionale, previo parere della conferenza di cui all'Art. 49, ne stabilisce standard minimi di funzionamento e di qualita'.