Art. 23.
Integrazione  fra  le  politiche scolastiche e le politiche sociali e
                              sanitarie
    1.  La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione fra le
politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e
sanitarie,  al  fine  di  sostenere le persone e le famiglie nei loro
compiti educativi e di cura, prevenire il disagio giovanile, favorire
i   percorsi   di   accompagnamento  dei  ragazzi  in  difficolta'  e
l'inserimento  delle  persone  disabili  o  in  condizioni di disagio
sociale, nonche' degli stranieri immigrati.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, la Regione e gli enti
locali  favoriscono  le  relazioni  fra  le  istituzioni  scolastiche
autonome  e  le  diverse  risorse  educative,  formative,  culturali,
tecniche e professionali del territorio.
    3.  Al  fine di consolidare l'integrazione scolastica e formativa
delle persone in situazione di handicap, la Regione e gli enti locali
promuovono,  anche  attraverso  la realizzazione di specifici accordi
con  i soggetti interessati, azioni di coordinamento degli interventi
e delle risorse, nonche' di monitoraggio delle relative attivita'.