Art. 23. Integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali e sanitarie 1. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi e di cura, prevenire il disagio giovanile, favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi in difficolta' e l'inserimento delle persone disabili o in condizioni di disagio sociale, nonche' degli stranieri immigrati. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali favoriscono le relazioni fra le istituzioni scolastiche autonome e le diverse risorse educative, formative, culturali, tecniche e professionali del territorio. 3. Al fine di consolidare l'integrazione scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap, la Regione e gli enti locali promuovono, anche attraverso la realizzazione di specifici accordi con i soggetti interessati, azioni di coordinamento degli interventi e delle risorse, nonche' di monitoraggio delle relative attivita'.