Art. 24.
               Interventi per la continuita' didattica
    1.  La  Regione  e  gli  enti  locali  sostengono  la continuita'
didattica  fra  i  diversi  ordini  e  gradi  di  scuola,  attraverso
l'incentivazione  di  azioni  volte  a rendere efficaci i rapporti in
verticale  e  in orizzontale e di progettazione di percorsi didattici
comuni a diversi gradi di scuole.
    2.   La  Regione  e  gli  enti  locali  favoriscono  altresi'  la
diffusione   degli   istituti  comprensivi  in  tutto  il  territorio
regionale,  anche  sostenendo  la  sperimentazione  e  lo sviluppo di
specifici modelli organizzativi, gestionali e didattici.
    3.  La  Regione e gli enti locali sostengono progetti finalizzati
ad  assistere  la  possibilita' di cambiare indirizzo all'interno del
ciclo  secondario  del  sistema dell'istruzione, al fine di agevolare
l'acquisizione  di  una  preparazione adeguata alla nuova scelta e di
evitare  l'interruzione  o  la  dispersione di un percorso scolastico
gia' avviato.