Art. 24. Interventi per la continuita' didattica 1. La Regione e gli enti locali sostengono la continuita' didattica fra i diversi ordini e gradi di scuola, attraverso l'incentivazione di azioni volte a rendere efficaci i rapporti in verticale e in orizzontale e di progettazione di percorsi didattici comuni a diversi gradi di scuole. 2. La Regione e gli enti locali favoriscono altresi' la diffusione degli istituti comprensivi in tutto il territorio regionale, anche sostenendo la sperimentazione e lo sviluppo di specifici modelli organizzativi, gestionali e didattici. 3. La Regione e gli enti locali sostengono progetti finalizzati ad assistere la possibilita' di cambiare indirizzo all'interno del ciclo secondario del sistema dell'istruzione, al fine di agevolare l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta e di evitare l'interruzione o la dispersione di un percorso scolastico gia' avviato.