Art. 25.
                Arricchimento dell'offerta formativa
    1.  Al  fine di arricchire e potenziare l'offerta formativa delle
istituzioni  scolastiche,  espressa  nei piani dell'offerta formativa
dalle  stesse  elaborati,  la  Regione  e gli enti locali sostengono,
attraverso la concessione di finanziamenti, in particolare:
      a) la   realizzazione  di  integrazioni  curricolari  ed  extra
curricolari  atte  a personalizzare i percorsi e a corrispondere alle
caratteristiche  sociali,  culturali,  ambientali  e  produttive  del
territorio;
      b) la progettualita' innovativa e di eccellenza per il successo
formativo di tutti gli studenti;
      c) le  iniziative  finalizzate  all'orientamento,  svolte dalle
istituzioni  scolastiche autonome, anche in rapporto e in accordo con
organismi   di  formazione  professionale  accreditati,  nonche'  con
istituzioni e realta' culturali, sociali e produttive;
      d) l'estensione  della  cultura  europea,  anche  attraverso il
sostegno   alla   realizzazione   di   scambi   transnazionali,  allo
svolgimento  di  periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese
di  altri Paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici,
alla formazione dei docenti;
      e) l'educazione  alla cittadinanza, con particolare riferimento
ai   valori   della   legalita',  alle  sicurezze,  alla  tolleranza,
all'intercultura;
      f) la   diffusione   delle   tecnologie   informatiche  per  il
miglioramento  della  didattica, per il collegamento degli utenti che
vivono  in  zone disagiate o in montagna, anche al fine di ridurre il
pendolarismo,   e   per   una maggiore   efficienza   della  gestione
scolastica.