Art. 25. Arricchimento dell'offerta formativa 1. Al fine di arricchire e potenziare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, espressa nei piani dell'offerta formativa dalle stesse elaborati, la Regione e gli enti locali sostengono, attraverso la concessione di finanziamenti, in particolare: a) la realizzazione di integrazioni curricolari ed extra curricolari atte a personalizzare i percorsi e a corrispondere alle caratteristiche sociali, culturali, ambientali e produttive del territorio; b) la progettualita' innovativa e di eccellenza per il successo formativo di tutti gli studenti; c) le iniziative finalizzate all'orientamento, svolte dalle istituzioni scolastiche autonome, anche in rapporto e in accordo con organismi di formazione professionale accreditati, nonche' con istituzioni e realta' culturali, sociali e produttive; d) l'estensione della cultura europea, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici, alla formazione dei docenti; e) l'educazione alla cittadinanza, con particolare riferimento ai valori della legalita', alle sicurezze, alla tolleranza, all'intercultura; f) la diffusione delle tecnologie informatiche per il miglioramento della didattica, per il collegamento degli utenti che vivono in zone disagiate o in montagna, anche al fine di ridurre il pendolarismo, e per una maggiore efficienza della gestione scolastica.