Art. 26.
                        Disposizioni generali
    1.  Nel  quadro  del  sistema formativo, al fine di realizzare un
positivo intreccio tra apprendimento teorico e applicazione concreta,
tra  sapere,  saper  fare,  saper  essere  e  sapersi relazionare, di
sostenere   lo   sviluppo   della   cultura  tecnica,  scientifica  e
professionale,  nonche'  di  consentire  l'assolvimento  dell'obbligo
formativo  di  cui  all'art.  68  della  legge 17 maggio 1999, n. 144
(Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa che disciplina
l'INAIL,   nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli  Enti
previdenziali),   la   Regione   e   gli   enti   locali   promuovono
l'integrazione   tra   l'istruzione  e  la  formazione  professionale
attraverso interventi che ne valorizzano gli specifici apporti.
    2.  Tale  integrazione  rappresenta  la  base  per  il  reciproco
riconoscimento  dei  crediti e per reali possibilita' di passaggio da
un   sistema  all'altro  al  fine  di  favorire  il  completamento  e
l'arricchimento dei percorsi formativi per tutti.
    3.   L'integrazione  si  realizza  prioritariamente  nell'obbligo
formativo,   nell'istruzione  e  formazione  tecnica  superiore,  nei
percorsi  universitari,  anche  post  laurea,  nell'educazione  degli
adulti.
    4.  Gli  interventi  integrati  nel  primo  biennio  della scuola
secondaria  superiore  hanno  lo  scopo di rafforzare la capacita' di
orientamento  e  di  scelta  degli  studenti,  di  presentare loro le
tematiche del lavoro e delle professioni, di arricchire le competenze
di  base  dei  diversi  indirizzi  e  piani di studio; nel successivo
triennio  hanno  lo  scopo  di  arricchire e specializzare i piani di
studio,  di  consentire  percorsi differenziati e personalizzati e di
realizzare  il  collegamento  tra offerta formativa e caratteristiche
produttive,  professionali, occupazionali dei territori, ivi compreso
il contesto europeo.
    5.  I  corsi  di  istruzione  e  formazione  tecnica superiore si
caratterizzano  per  la  formale integrazione fra universita', scuole
medie superiori, organismi di formazione professionale accreditati ed
imprese,  tra  loro  associati  anche  in  forma  consortile,  per la
progettazione   dell'offerta   formativa   sulla   base   di   figure
professionali i cui standard minimi sono definiti a livello nazionale
e per l'ampio ricorso a periodi formativi in impresa.
    6.   La   Regione,   d'intesa   con   le   universita',  promuove
l'integrazione  fra  la  formazione  universitaria  e  la  formazione
professionale,  attraverso il sostegno alla realizzazione di percorsi
a forte caratterizzazione professionalizzante, con priorita' ai corsi
post laurea.