Art. 27. Biennio integrato nell'obbligo formativo 1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, per consentire agli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado il consolidamento dei saperi di base necessari al proseguimento di qualunque percorso formativo ed una scelta consapevole fra l'istruzione e la formazione professionale, la Regione e le province, anche sulla base di intese con l'amministrazione scolastica, sostengono le istituzioni scolastiche autonome che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'Art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), partecipano ad accordi stipulati con gli organismi di formazione professionale accreditati per la definizione di curricoli biennali integrati e articolati in struttura modulare fra l'istruzione e la formazione professionale, destinati agli alunni che frequentano il primo e il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. 2. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono la realizzazione di un progetto formativo flessibile, anche personalizzato, caratterizzato da modalita' didattiche innovative, che comprendono l'accoglienza, l'orientamento, lo svolgimento di tirocini e stages anche all'estero, lo svolgimento di moduli formativi curriculari in contesti lavorativi, l'utilizzo di laboratori specializzati, il ricorso a tecnologie avanzate. Il progetto formativo del biennio prevede altresi' iniziative di recupero e di reinserimento, per l'adempimento dell'obbligo formativo, dei giovani che, per qualunque motivo, non portano a termine il percorso frequentato. 3. Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalita', i tempi ed i responsabili delle attivita', le modalita' di valutazione degli esiti, nonche' del rilascio delle certificazioni, le risorse umane e finanziarie occorrenti. 4. I percorsi integrati hanno la caratteristica di consentire agli alunni che li scelgono di continuare ad assolvere l'obbligo formativo sia nell'istruzione che nella formazione professionale. A tal fine, gli accordi di cui al comma 1 recepiscono, enucleandone le parti fondamentali, il progetto didattico, definito d'intesa fra i docenti dell'istruzione e della formazione professionale; tale progetto. individua gli obiettivi formativi e le competenze indispensabili per proseguire, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, nell'istruzione e nella formazione professionale. 5. Al fine di rendere effettiva la possibilita' di scelta al termine del primo e del secondo anno, i curricoli devono in ogni caso essere coerenti con l'indirizzo proprio della Istituzione scolastica di riferimento e devono altresi' contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attivita' inerenti sia la formazione culturale generale, sia le aree professionali interessate. 6. Possono partecipare all'attuazione degli accordi di cui al presente articolo gli organismi di formazione professionale accreditati, selezionati con le modalita' di cui all'Art. 13, comma 3, lettera b), per lo svolgimento di progetti di durata almeno quadriennale. 7. Al fine di favorire la realizzazione e lo sviluppo del biennio integrato la Regione e le province, nel primo quadriennio di attuazione, sostengono azioni di aggiornamento dei docenti dell'istruzione e della formazione professionale impegnati nei bienni integrati. 8. Al termine del biennio, gli studenti scelgono se proseguire l'obbligo formativo, anche attraverso percorsi integrati, nell'istruzione, nella formazione professionale o nell'esercizio dell'apprendistato.