Art. 27.
              Biennio integrato nell'obbligo formativo
    1.   Ai   fini   dell'assolvimento  dell'obbligo  formativo,  per
consentire  agli  studenti che hanno concluso la scuola secondaria di
primo  grado  il  consolidamento  dei  saperi  di  base  necessari al
proseguimento   di   qualunque   percorso  formativo  ed  una  scelta
consapevole  fra  l'istruzione  e  la  formazione  professionale,  la
Regione   e   le   province,   anche   sulla   base   di  intese  con
l'amministrazione  scolastica,  sostengono le istituzioni scolastiche
autonome  che,  a  norma  del decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo  1999,  n.  275  (Regolamento  recante  norme  in  materia di
autonomia  delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'Art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), partecipano ad accordi stipulati con gli
organismi  di formazione professionale accreditati per la definizione
di  curricoli  biennali  integrati e articolati in struttura modulare
fra l'istruzione e la formazione professionale, destinati agli alunni
che frequentano il primo e il secondo anno dell'istruzione secondaria
superiore.
    2. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono la realizzazione di un
progetto  formativo  flessibile, anche personalizzato, caratterizzato
da  modalita'  didattiche  innovative, che comprendono l'accoglienza,
l'orientamento, lo svolgimento di tirocini e stages anche all'estero,
lo   svolgimento   di   moduli   formativi  curriculari  in  contesti
lavorativi,  l'utilizzo  di  laboratori  specializzati,  il ricorso a
tecnologie  avanzate.  Il  progetto  formativo  del  biennio  prevede
altresi' iniziative di recupero e di reinserimento, per l'adempimento
dell'obbligo  formativo,  dei  giovani che, per qualunque motivo, non
portano a termine il percorso frequentato.
    3.  Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalita', i tempi ed i
responsabili  delle  attivita',  le  modalita'  di  valutazione degli
esiti,  nonche' del rilascio delle certificazioni, le risorse umane e
finanziarie occorrenti.
    4.  I  percorsi  integrati  hanno la caratteristica di consentire
agli  alunni  che  li  scelgono  di continuare ad assolvere l'obbligo
formativo  sia  nell'istruzione che nella formazione professionale. A
tal  fine, gli accordi di cui al comma 1 recepiscono, enucleandone le
parti  fondamentali,  il  progetto didattico, definito d'intesa fra i
docenti   dell'istruzione  e  della  formazione  professionale;  tale
progetto.   individua   gli   obiettivi  formativi  e  le  competenze
indispensabili  per  proseguire,  attraverso  il  riconoscimento  dei
crediti  formativi  acquisiti,  nell'istruzione  e  nella  formazione
professionale.
    5.  Al  fine  di  rendere  effettiva la possibilita' di scelta al
termine del primo e del secondo anno, i curricoli devono in ogni caso
essere  coerenti con l'indirizzo proprio della Istituzione scolastica
di  riferimento  e devono altresi' contenere, con equivalente valenza
formativa,   discipline  ed  attivita'  inerenti  sia  la  formazione
culturale generale, sia le aree professionali interessate.
    6.  Possono  partecipare  all'attuazione  degli accordi di cui al
presente   articolo   gli   organismi   di  formazione  professionale
accreditati,  selezionati  con le modalita' di cui all'Art. 13, comma
3,  lettera  b),  per  lo  svolgimento  di  progetti di durata almeno
quadriennale.
    7. Al fine di favorire la realizzazione e lo sviluppo del biennio
integrato  la  Regione  e  le  province,  nel  primo  quadriennio  di
attuazione,   sostengono   azioni   di   aggiornamento   dei  docenti
dell'istruzione e della formazione professionale impegnati nei bienni
integrati.
    8.  Al  termine  del biennio, gli studenti scelgono se proseguire
l'obbligo    formativo,    anche   attraverso   percorsi   integrati,
nell'istruzione,  nella  formazione  professionale  o  nell'esercizio
dell'apprendistato.