Art. 28. F i n a l i t a 1. La formazione professionale e' il servizio pubblico che predispone e attua sul territorio regionale un'offerta diversificata di opportunita' formative professionalizzanti, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale. Tale servizio e' ispirato ai criteri dell'occupabilita', intesa come concreta possibilita' di inserimento lavorativo in esito alla formazione; dell'adattabilita', intesa come capacita' delle imprese e dei lavoratori di adeguarsi a nuovi processi produttivi o a nuove attivita' lavorative; dell'imprenditorialita', intesa come capacita' di attivazione e gestione autonoma di iniziative imprenditoriali. 2. La Regione e le province, in collaborazione con le parti sociali, sostengono la formazione professionale quale elemento determinante dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio.