Art. 28.
                          F i n a l i t a
    1.  La  formazione  professionale  e'  il  servizio  pubblico che
predispone  e attua sul territorio regionale un'offerta diversificata
di  opportunita'  formative  professionalizzanti,  al fine di rendere
effettivo  il  diritto  al  lavoro  e lo sviluppo professionale. Tale
servizio  e'  ispirato  ai  criteri  dell'occupabilita',  intesa come
concreta   possibilita'  di  inserimento  lavorativo  in  esito  alla
formazione; dell'adattabilita', intesa come capacita' delle imprese e
dei  lavoratori  di  adeguarsi  a nuovi processi produttivi o a nuove
attivita'  lavorative; dell'imprenditorialita', intesa come capacita'
di attivazione e gestione autonoma di iniziative imprenditoriali.
    2.  La  Regione  e  le  province,  in collaborazione con le parti
sociali,   sostengono  la  formazione  professionale  quale  elemento
determinante  dello  sviluppo  socio-economico e dell'innovazione nel
territorio.