Art. 29.
                          T i p o l o g i e
    1.  Le  attivita' di formazione professionale si articolano nelle
seguenti tipologie:
      a) formazione  iniziale,  rivolta ai giovani per l'assolvimento
dell'obbligo   formativo;   essa   consiste  in  percorsi  a  valenza
orientativa  e  professionalizzante  che si concludono, di norma, con
una qualifica utile per l'inserimento nel mercato del lavoro;
      b) formazione   iniziale   per   adulti,   volta   a   favorire
l'acquisizione  di competenze di natura professionalizzante utili per
l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
      c) formazione  superiore, rivolta a coloro che sono in possesso
di un titolo di istruzione superiore; essa consiste in percorsi volti
a  fornire  o  ad arricchire competenze di natura professionalizzante
che  si  concludono,  di  norma,  con qualifiche di livello superiore
rispetto alla formazione iniziale;
      d) formazione  continua,  rivolta  alle  persone  occupate  con
qualsiasi   forma  contrattuale  ed  anche  in  forma  autonoma,  per
l'adeguamento  delle  competenze  richieste dai processi produttivi e
organizzativi, nonche' per favorire 1' adattabilita' del lavoratore;
      e) formazione      permanente,     rivolta     alle     persone
indipendentemente    dalla    loro    condizione    lavorativa,   per
l'acquisizione   di   competenze   professionalizzanti   al  fine  di
accrescere le opportunita' occupazionali.