Art. 3.
           Natura e caratteristiche del sistema formativo
    1.  Il  sistema  formativo  nel territorio regionale si sostanzia
nell'insieme  delle  azioni e delle relazioni che i soggetti operanti
nell'istruzione, nella formazione professionale e nell'educazione non
formale  attuano  e  instaurano tra loro per arricchire e qualificare
l'offerta  formativa  e per consentire che le competenze acquisite in
un  settore  o  ambito  possano  essere trasferite in altri settori o
ambiti  e  possano  facilitare  l'inserimento nel mercato del lavoro.
Tale   sistema   valorizza  una  molteplicita'  di  opportunita'  per
costruire  e far crescere nel corso di tutta la vita il patrimonio di
competenze   personali,  di  carattere  culturale,  lavorativo  e  di
esperienza.
    2.   La   Regione   riconosce  l'autonomia  e  la  pari  dignita'
dell'istruzione  e  della  formazione professionale, quali componenti
essenziali   del  sistema  formativo,  e  valorizza  l'autonomia  dei
soggetti  che  operano  al  loro  interno,  ed  in  particolare delle
istituzioni  scolastiche,  delle  universita'  e  degli  organismi di
formazione professionale accreditati.
    3.  Il sistema formativo si fonda sui principi di unitarieta', di
pluralismo  e  di  specificita' delle componenti che vi operano e che
interagiscono  tra  loro  nella  realizzazione dei rispettivi compiti
istituzionali,   mantenendo  le  differenze  degli  strumenti  e  dei
soggetti   gestori,   favorendo  il  riconoscimento  reciproco  delle
competenze  acquisite  e la possibilita' di utilizzo delle competenze
stesse ai fini della mobilita' interna al sistema.
    4.   L'integrazione  delle  politiche  formative  si  basa  sulla
collaborazione  fra  le  istituzioni pubbliche e si realizza mediante
l'interazione  tra  i  soggetti  operanti  nel  sistema  e  l'impiego
coordinato e condiviso di risorse e competenze professionali diverse.
Nell'ambito  dei  processi  di  integrazione,  la  Regione e gli enti
locali  perseguono  la  riduzione  degli adempimenti burocratici e la
semplificazione delle procedure.
    5.   La   Regione  e  gli  enti  locali  promuovono  altresi'  il
coordinamento  delle  politiche  formative  con  i  servizi  sociali,
sanitari,  educativi,  culturali,  sportivi  al  fine  di realizzare,
mediante  la  valorizzazione  delle  diverse  competenze  e  risorse,
progetti ed azioni che rendano effettivi i diritti di cui all'Art. 2.
    6. La Regione e gli enti locali sostengono i soggetti del sistema
formativo   nel   processo   di  qualificazione  e  di  arricchimento
dell'offerta  formativa e della sua integrazione ed articolazione. In
tale  ambito,  gli  interventi  regionali  mirano in particolare alla
diffusione  ed  al  consolidamento  della  cultura europea in tutti i
percorsi   formativi,   quale   parte   integrante   del  diritto  di
cittadinanza  e  quale strategia di ampliamento delle opportunita' di
apprendimento e di occupazione.