Art. 30. Accesso alla formazione professionale iniziale 1. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale definiti a livello nazionale, la Regione stabilisce i requisiti e l'eta' di accesso, anche differenziati, alla formazione professionale iniziale in relazione ai diversi profili formativi ed alle corrispondenti figure professionali. 2. Al fine di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano validita' nazionale, se rispondenti ai livelli essenziali di cui al comma 1, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla formazione professionale iniziale frequentando, almeno per un anno, il biennio integrato di cui all'Art. 27 della presente legge. 3. Al fine di favorire il potenziamento dell'offerta formativa e di evitare fenomeni di dispersione la Regione e le province finanziano prioritariamente, ai sensi dell'Art. 27, comma 6, percorsi di formazione professionale iniziale che si realizzano attraverso il biennio integrato e quelli che si realizzano in continuita' con lo stesso.