Art. 30.
           Accesso alla formazione professionale iniziale
    1.  Nel  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle prestazioni in
materia  di  istruzione e formazione professionale definiti a livello
nazionale,  la  Regione  stabilisce  i requisiti e l'eta' di accesso,
anche   differenziati,  alla  formazione  professionale  iniziale  in
relazione  ai diversi profili formativi ed alle corrispondenti figure
professionali.
    2.  Al fine di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili
in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano
validita'  nazionale,  se rispondenti ai livelli essenziali di cui al
comma  1,  gli  studenti  che  hanno concluso la scuola secondaria di
primo   grado   accedono   alla   formazione  professionale  iniziale
frequentando,  almeno  per  un  anno,  il  biennio  integrato  di cui
all'Art. 27 della presente legge.
    3.  Al fine di favorire il potenziamento dell'offerta formativa e
di   evitare  fenomeni  di  dispersione  la  Regione  e  le  province
finanziano prioritariamente, ai sensi dell'Art. 27, comma 6, percorsi
di  formazione professionale iniziale che si realizzano attraverso il
biennio  integrato  e  quelli che si realizzano in continuita' con lo
stesso.