Art. 31. Programmazione 1. La programmazione regionale risponde alle esigenze dell'innovazione ed ai fabbisogni professionali del territorio, la cui ricognizione e' svolta anche da enti bilaterali. 2. La funzione di programmazione spetta alla Regione e alle province ai sensi degli articoli 44 e 45. 3. La Regione orienta la propria programmazione verso la promozione di figure professionali innovative a sostegno dei processi di sviluppo, nonche' verso la qualificazione di figure professionali esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione. 4. La Regione promuove il raccordo con i soggetti che, ai sensi della vigente legislazione gestiscono interventi di formazione continua, ed in particolare con i soggetti paritetici gestori dei fondi interprofessionali di cui all'Art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001).