Art. 31.
                           Programmazione
    1.   La   programmazione   regionale   risponde   alle   esigenze
dell'innovazione  ed  ai  fabbisogni professionali del territorio, la
cui ricognizione e' svolta anche da enti bilaterali.
    2.  La  funzione  di  programmazione  spetta  alla Regione e alle
province ai sensi degli articoli 44 e 45.
    3.   La  Regione  orienta  la  propria  programmazione  verso  la
promozione di figure professionali innovative a sostegno dei processi
di  sviluppo, nonche' verso la qualificazione di figure professionali
esistenti,  in  settori  particolarmente  interessati  da processi di
innovazione.
    4.  La  Regione promuove il raccordo con i soggetti che, ai sensi
della   vigente  legislazione  gestiscono  interventi  di  formazione
continua,  ed  in  particolare  con i soggetti paritetici gestori dei
fondi  interprofessionali di cui all'Art. 118 della legge 23 dicembre
2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001).