Art. 32. Standard formativi e certificazioni 1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 44, comma 2, approva: a) gli standard formativi e organizzativi per le diverse tipologie della formazione professionale; b) i profili formativi; c) le qualifiche professionali; d) i criteri, le modalita' e le procedure per il riconoscimento, la certificazione e la registrazione delle competenze e per l'inserimento delle certificazioni nel repertorio di cui all'Art. 5; e) i criteri e le modalita' per la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle qualifiche e delle certificazioni di competenze; f) i criteri e le modalita' per l'autorizzazione ed il rilascio delle certificazioni di cui all'Art. 34; g) i criteri per la gestione del finanziamento delle attivita'.