Art. 32.
                 Standard formativi e certificazioni
    1.   La  giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'Art.  44, comma 2,
approva:
      a) gli  standard  formativi  e  organizzativi  per  le  diverse
tipologie della formazione professionale;
      b) i profili formativi;
      c) le qualifiche professionali;
      d)   i   criteri,   le   modalita'   e   le  procedure  per  il
riconoscimento, la certificazione e la registrazione delle competenze
e  per  l'inserimento  delle  certificazioni  nel  repertorio  di cui
all'Art. 5;
      e) i   criteri   e  le  modalita'  per  la  composizione  delle
commissioni  di  esame  per il conseguimento delle qualifiche e delle
certificazioni di competenze;
      f) i criteri e le modalita' per l'autorizzazione ed il rilascio
delle certificazioni di cui all'Art. 34;
      g) i criteri per la gestione del finanziamento delle attivita'.