Art. 33.
                           Accreditamento
    1.  Gli  organismi  pubblici  e  privati  erogatori di servizi di
formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere
accreditati  dalla  Regione  al  fine di beneficiare di finanziamenti
pubblici.  Detti organismi devono avere quale attivita' prevalente la
formazione professionale.
    2.  L'accreditamento  regionale  costituisce il riconoscimento di
requisiti   qualitativi   essenziali   di   competenze,   di  risorse
strumentali,   di   processo   e  di  risultati,  indispensabili  per
realizzare attivita' formative nel territorio regionale.
    3.   La  giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare,  definisce criteri e requisiti per l'accreditamento degli
organismi  che  erogano  formazione  professionale,  nel rispetto dei
livelli   essenziali  nazionali.  Per  lo  svolgimento  di  attivita'
inerenti  l'obbligo  formativo,  sono  previste  norme  specifiche di
accreditamento.
    4.  La  giunta  regionale  approva  ed  aggiorna  l'elenco  degli
organismi accreditati e ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione.
    5.  Le  imprese e gli enti pubblici e privati, nonche' le aziende
pubbliche, che svolgono direttamente attivita' formative per i propri
dipendenti  e  collaboratori  non  sono  tenuti ad accreditarsi. Tali
attivita' possono comunque beneficiare di finanziamenti pubblici.