Art. 33. Accreditamento 1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici. Detti organismi devono avere quale attivita' prevalente la formazione professionale. 2. L'accreditamento regionale costituisce il riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per realizzare attivita' formative nel territorio regionale. 3. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri e requisiti per l'accreditamento degli organismi che erogano formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali nazionali. Per lo svolgimento di attivita' inerenti l'obbligo formativo, sono previste norme specifiche di accreditamento. 4. La giunta regionale approva ed aggiorna l'elenco degli organismi accreditati e ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione. 5. Le imprese e gli enti pubblici e privati, nonche' le aziende pubbliche, che svolgono direttamente attivita' formative per i propri dipendenti e collaboratori non sono tenuti ad accreditarsi. Tali attivita' possono comunque beneficiare di finanziamenti pubblici.