Art. 34. Autorizzazione e riconoscimento delle attivita' 1. Gli organismi, ancorche' non accreditati, che organizzano attivita' formative, possono richiedere alla provincia competente per territorio l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni. Detti autorizzazioni e riconoscimenti, definiti secondo quanto previsto all'Art. 32, comma 1, lettera f), sono rilasciati dalla Regione per le attivita' di cui all'Art. 44, comma 4. 2. I medesimi organismi di cui al comma 1 possono richiedere alla Regione l'inserimento di loro attivita' all'interno degli elenchi di cui all'Art. 14.