Art. 34.
           Autorizzazione e riconoscimento delle attivita'
    1.  Gli  organismi,  ancorche'  non  accreditati, che organizzano
attivita' formative, possono richiedere alla provincia competente per
territorio  l'autorizzazione  allo  svolgimento  delle  stesse  e  il
relativo   riconoscimento   ai   fini   delle  certificazioni.  Detti
autorizzazioni  e  riconoscimenti,  definiti  secondo quanto previsto
all'Art.  32,  comma 1, lettera f), sono rilasciati dalla Regione per
le attivita' di cui all'Art. 44, comma 4.
    2. I medesimi organismi di cui al comma 1 possono richiedere alla
Regione  l'inserimento di loro attivita' all'interno degli elenchi di
cui all'Art. 14.