Art. 35.
                     Qualificazione del sistema
    1.  Per  il  rafforzamento  e la qualificazione del sistema della
formazione  professionale,  la  Regione,  nell'ambito  della  propria
programmazione, sostiene interventi:
      a) di  riorganizzazione  e sviluppo degli organismi accreditati
finalizzati al miglioramento didattico, gestionale e tecnologico;
      b) di   formazione   e  aggiornamento  per  lo  sviluppo  delle
professionalita' degli operatori;
      c) di  innovazione  didattica e metodologica, finalizzata anche
alla diffusione di modalita' di apprendimento sostenute da tecnologie
informatiche;
      d) di  miglioramento  delle strutture edilizie, con particolare
riferimento  alle  condizioni  di accessibilita' ed alla manutenzione
straordinaria di locali destinati alle attivita' formative.