Art. 35. Qualificazione del sistema 1. Per il rafforzamento e la qualificazione del sistema della formazione professionale, la Regione, nell'ambito della propria programmazione, sostiene interventi: a) di riorganizzazione e sviluppo degli organismi accreditati finalizzati al miglioramento didattico, gestionale e tecnologico; b) di formazione e aggiornamento per lo sviluppo delle professionalita' degli operatori; c) di innovazione didattica e metodologica, finalizzata anche alla diffusione di modalita' di apprendimento sostenute da tecnologie informatiche; d) di miglioramento delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle condizioni di accessibilita' ed alla manutenzione straordinaria di locali destinati alle attivita' formative.