Art. 36.
                    Formazione degli apprendisti
    1.  La  Regione  e le Province, nel rispetto della legislazione e
della   contrattazione  nazionale,  sostengono  la  formazione  degli
apprendisti  allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed
all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.
    2.   La   Regione  garantisce  la  qualita'  di  tale  formazione
attraverso   la  definizione  di  standard  qualitativi  relativi  ai
contenuti  e  ai metodi didattici, che si differenziano a seconda del
livello  delle  competenze in ingresso delle persone, con particolare
attenzione  alla  formazione  dei  giovani  che  assolvono  l'obbligo
formativo nell'esercizio dell'apprendistato.
    3.  La  Regione  promuove  la formazione dei tutor aziendali allo
scopo di integrare e rendere complementari la formazione esterna e la
formazione interna all'impresa.