Art. 37.
                   Scuole regionali specializzate
    1.  La  Regione puo' istituire scuole specializzate per specifici
ambiti,  strategici  per  l'economia  o per la tutela del territorio,
ovvero per l'elevata innovazione che caratterizza determinati profili
professionali,  al  fine di garantire alti livelli di qualificazione,
la   ricerca   e  lo  sviluppo  di  contenuti  formativi,  innovative
metodologie didattiche, nonche' di rendere disponibili strumentazioni
specializzate.  Dette scuole costituiscono poli specializzati, che si
integrano  con  l'offerta  formativa  del  territorio, e sono gestite
dagli organismi di cui all'Art. 33, anche in rete fra di loro.
    2.  La  giunta  regionale, sentita la conferenza regionale per il
sistema  formativo,  di  cui  all'Art. 49, e la commissione regionale
tripartita,  di  cui all'Art. 51, approva un programma pluriennale di
interventi   formativi  da  realizzare  attraverso  scuole  regionali
specializzate  e,  sulla base di esso, seleziona i soggetti attuatori
con   le   modalita'  di  cui  all'Art.  13,  comma  3,  lettera  b),
disciplinandone    i   rapporti   attraverso   apposita   convenzione
poliennale.