Art. 37. Scuole regionali specializzate 1. La Regione puo' istituire scuole specializzate per specifici ambiti, strategici per l'economia o per la tutela del territorio, ovvero per l'elevata innovazione che caratterizza determinati profili professionali, al fine di garantire alti livelli di qualificazione, la ricerca e lo sviluppo di contenuti formativi, innovative metodologie didattiche, nonche' di rendere disponibili strumentazioni specializzate. Dette scuole costituiscono poli specializzati, che si integrano con l'offerta formativa del territorio, e sono gestite dagli organismi di cui all'Art. 33, anche in rete fra di loro. 2. La giunta regionale, sentita la conferenza regionale per il sistema formativo, di cui all'Art. 49, e la commissione regionale tripartita, di cui all'Art. 51, approva un programma pluriennale di interventi formativi da realizzare attraverso scuole regionali specializzate e, sulla base di esso, seleziona i soggetti attuatori con le modalita' di cui all'Art. 13, comma 3, lettera b), disciplinandone i rapporti attraverso apposita convenzione poliennale.