Art. 38.
              Formazione nella pubblica amministrazione
    1.  La  Regione  e  gli  enti locali assumono la formazione nella
pubblica  amministrazione  quale  fattore  determinante  per renderla
adeguata  alle  esigenze  economiche  e  sociali del territorio e per
migliorare la qualita' dei servizi.
    2.  A  tal  fine,  gli indirizzi regionali per la programmazione,
intesi  a  promuovere  il  raccordo  con  gli  enti  locali e le loro
associazioni,   nonche'   con   gli  altri  soggetti  della  pubblica
amministrazione, privilegiano:
      a) interventi volti a supportare i processi di riforma in atto,
quali  il  decentramento,  la  riorganizzazione  delle  funzioni,  la
semplificazione  amministrativa  e  la  flessibilita'  gestionale, la
comunicazione ed il rapporto con i cittadini;
      b) l'esercizio  delle  funzioni  degli  enti  locali in maniera
associata.