Art. 38. Formazione nella pubblica amministrazione 1. La Regione e gli enti locali assumono la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualita' dei servizi. 2. A tal fine, gli indirizzi regionali per la programmazione, intesi a promuovere il raccordo con gli enti locali e le loro associazioni, nonche' con gli altri soggetti della pubblica amministrazione, privilegiano: a) interventi volti a supportare i processi di riforma in atto, quali il decentramento, la riorganizzazione delle funzioni, la semplificazione amministrativa e la flessibilita' gestionale, la comunicazione ed il rapporto con i cittadini; b) l'esercizio delle funzioni degli enti locali in maniera associata.