Art. 39.
                         Disposizioni finali
    1.  Sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma singola
o   associata   mediante   organismi   di   formazione  professionale
accreditati,  le  funzioni di gestione gia' ad essi delegate ai sensi
dell'Art.  2  della  legge regionale 7 novembre 1995, n. 54 (Riordino
della   funzione  di  gestione  delegata  ai  comuni  in  materia  di
formazione  professionale). Con decreto del Presidente della Regione,
previa  deliberazione  della  giunta  regionale e previa intesa con i
comuni  interessati,  si  provvede  al  trasferimento  delle  risorse
strumentali  relative  alle  suddette  funzioni,  fatto  salvo quanto
previsto dalla legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei
trasferimenti  di  personale  regionale  a seguito di conferimento di
funzioni).
    2.  I  beni  immobili  di  proprieta' della Regione, adibiti allo
svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma 1, sono assegnati in
combdato  ai  comuni  interessati, previa intesa con gli stessi. Tali
beni  sono  assegnati  in uso dai comuni agli organismi di formazione
professionale accreditati.
    3.   La  Regione,  le  province  e  i  comuni  possono  stipulare
convenzioni   con   gli   organismi   di   formazione   professionale
accreditati, per l'esercizio delle proprie competenze in materia, per
la   realizzazione   di   progetti  specifici,  che  prevedano  anche
l'utilizzo temporaneo di personale dipendente dai medesimi organismi.