Art. 4. Riconoscimento e circolazione dei titoli e delle qualifiche professionali a livello nazionale ed europeo 1. La Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali, concorre alla definizione di standard essenziali nazionali per la formazione professionale, anche integrata, e persegue il riconoscimento nazionale dei titoli, delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze, attraverso l'individuazione di equivalenze tra i diversi percorsi formativi e la definizione di certificazioni valide sull'intero territorio nazionale. 2. La Regione opera per favorire la libera circolazione delle certificazioni in ambito europeo, impegnandosi ad adottare gli indicatori a tal fine stabiliti dall'Unione europea.