Art. 4.
Riconoscimento   e   circolazione   dei  titoli  e  delle  qualifiche
            professionali a livello nazionale ed europeo
    1.  La  Regione,  nelle  sedi istituzionali di collaborazione tra
Stato,  Regioni ed enti locali, concorre alla definizione di standard
essenziali   nazionali   per   la   formazione  professionale,  anche
integrata,  e  persegue il riconoscimento nazionale dei titoli, delle
qualifiche   professionali  e  delle  certificazioni  di  competenze,
attraverso  l'individuazione  di  equivalenze  tra i diversi percorsi
formativi  e  la  definizione  di  certificazioni  valide sull'intero
territorio nazionale.
    2.  La  Regione  opera  per favorire la libera circolazione delle
certificazioni  in  ambito  europeo,  impegnandosi  ad  adottare  gli
indicatori a tal fine stabiliti dall'Unione europea.