Art. 40.
                   Apprendimento per tutta la vita
    1.  La Regione e gli enti locali promuovono l'apprendimento delle
persone per tutta la vita, quale strumento fondamentale per favorirne
l'adattabilita'  alle  trasformazioni dei saperi nella societa' della
conoscenza,  nonche' per evitare l'obsolescenza delle competenze ed i
rischi di emarginazione sociale.
    2.  L'  apprendimento  per  tutta la vita si realizza nei sistemi
dell'istruzione  e  della  formazione  professionale,  nel  lavoro  e
nell'educazione  non  formale attraverso offerte flessibili e diffuse
sul  territorio, nonche' con il ricorso alla formazione a distanza ed
alle tecnologie innovative.