Art. 40. Apprendimento per tutta la vita 1. La Regione e gli enti locali promuovono l'apprendimento delle persone per tutta la vita, quale strumento fondamentale per favorirne l'adattabilita' alle trasformazioni dei saperi nella societa' della conoscenza, nonche' per evitare l'obsolescenza delle competenze ed i rischi di emarginazione sociale. 2. L' apprendimento per tutta la vita si realizza nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e nell'educazione non formale attraverso offerte flessibili e diffuse sul territorio, nonche' con il ricorso alla formazione a distanza ed alle tecnologie innovative.