Art. 41.
                       Educazione degli adulti
    1.   L'educazione   degli   adulti   comprende   l'insieme  delle
opportunita'  formative, formali e non formali, rivolte alle persone,
aventi  per  obiettivo l'acquisizione di competenze personali di base
in  diversi  ambiti,  di  norma  certificabili, e l'arricchimento del
patrimonio culturale. Essa tende a favorire:
      a) il  rientro  nel  sistema  formale  dell'istruzione  e della
formazione professionale;
      b) la diffusione e l'estensione delle conoscenze;
      c) l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o
alla vita sociale;
      d) il pieno sviluppo della personalita' dei cittadini.
    2.  Le  opportunita'  di  educazione degli adulti sono offerte da
enti  locali,  istituzioni scolastiche ed universitarie, organismi di
formazione  professionale  accreditati, universita' della terza eta',
associazioni  ed  in  genere  dai  soggetti  che erogano attivita' di
educazione non formale agli adulti, anche attraverso la realizzazione
di  accordi,  al  fine  di  corrispondere  alla domanda delle persone
rilevata sul territorio.
    3.  La  Regione e le province sostengono iniziative di recupero e
di  reinserimento nel percorso scolastico e formativo di tutti coloro
che  non  hanno  conseguito  la  licenza  media. Tali iniziative sono
realizzate  in  raccordo  con  i  corsi  di  educazione degli adulti,
finalizzati  al conseguimento della licenza media e svolti dal centri
territoriali di cui all'Art. 42, comma 4.