Art. 42.
            Programmazione e attuazione degli interventi
    1.  La  programmazione  dell'offerta  di  educazione degli adulti
compete  alle province, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui
all'art.  44 e secondo le modalita' della programmazione territoriale
di cui all'Art. 45.
    2.  La  programmazione  e' elaborata sulla base della rilevazione
delle  esigenze  compiuta dagli enti locali, in collaborazione con le
parti  sociali  del  territorio,  con  i  soggetti operanti a livello
locale   nel  campo  dell'educazione  non  formale  e  con  i  centri
territoriali per l'educazione degli adulti.
    3. La programmazione provinciale dell'offerta di educazione degli
adulti  tiene  conto  delle  risorse  messe a disposizione da tutti i
soggetti  istituzionali  interessati  e  dagli  altri soggetti di cui
all'Art.  41,  comma  2,  al  fine  di  ottimizzarne  l'utilizzo e di
garantire il piu' ampio soddisfacimento della domanda.
    4. La Regione e gli enti locali valorizzano i centri territoriali
per  l'educazione  degli  adulti,  di cui all'Art. 45, comma 8, quali
soggetti  di riferimento per l'offerta di educazione per gli adulti e
ne  sostengono  le  attivita',  anche  svolte in integrazione con gli
organismi di formazione professionale accreditati.