Art. 42. Programmazione e attuazione degli interventi 1. La programmazione dell'offerta di educazione degli adulti compete alle province, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'art. 44 e secondo le modalita' della programmazione territoriale di cui all'Art. 45. 2. La programmazione e' elaborata sulla base della rilevazione delle esigenze compiuta dagli enti locali, in collaborazione con le parti sociali del territorio, con i soggetti operanti a livello locale nel campo dell'educazione non formale e con i centri territoriali per l'educazione degli adulti. 3. La programmazione provinciale dell'offerta di educazione degli adulti tiene conto delle risorse messe a disposizione da tutti i soggetti istituzionali interessati e dagli altri soggetti di cui all'Art. 41, comma 2, al fine di ottimizzarne l'utilizzo e di garantire il piu' ampio soddisfacimento della domanda. 4. La Regione e gli enti locali valorizzano i centri territoriali per l'educazione degli adulti, di cui all'Art. 45, comma 8, quali soggetti di riferimento per l'offerta di educazione per gli adulti e ne sostengono le attivita', anche svolte in integrazione con gli organismi di formazione professionale accreditati.