Art. 43.
                    Universita' della terza eta'
    1.  Nell'ambito  dell'educazione  degli  adulti, la Regione e gli
enti  locali  valorizzano  le attivita' delle Universita' della terza
eta', comunque denominate, in considerazione della rilevanza che tali
soggetti  rivestono  per  l'offerta  di  educazione  non  formale, in
risposta  alla  domanda  emergente ed in espansione delle persone per
l'acquisizione  di  conoscenze  in  campi  vari  e  differenziati del
sapere.
    2. Per le finalita' di cui al comma 1, competono alle province le
funzioni di promozione e sostegno delle attivita' di detti soggetti.