Art. 43. Universita' della terza eta' 1. Nell'ambito dell'educazione degli adulti, la Regione e gli enti locali valorizzano le attivita' delle Universita' della terza eta', comunque denominate, in considerazione della rilevanza che tali soggetti rivestono per l'offerta di educazione non formale, in risposta alla domanda emergente ed in espansione delle persone per l'acquisizione di conoscenze in campi vari e differenziati del sapere. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, competono alle province le funzioni di promozione e sostegno delle attivita' di detti soggetti.