Art. 44.
                       Programmazione generale
    1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del
sistema  formativo.  A  tal  fine il consiglio regionale, su proposta
della giunta regionale, approva:
      a) le  linee  di  programmazione  e  gli  indirizzi,  di  norma
triennali,  per  il  sistema formativo e per l'inserimento al lavoro,
con  individuazione  degli  obiettivi,  delle  priorita', delle linee
d'intervento,  nonche'  del  quadro  delle  risorse finanziarie e dei
criteri per il riparto delle risorse da assegnare agli Enti locali;
      b) gli  indirizzi  generali  per la programmazione territoriale
dell'offerta formativa;
      c)  i criteri per la definizione dell'organizzazione della rete
scolastica,  ivi  compresi i parametri dimensionali delle istituzioni
scolastiche;
      d) gli atti generali di programmazione relativi all'utilizzo di
fondi  regionali,  nazionali  e  comunitari nelle materie di cui alla
presente legge.
    2.   La   giunta  regionale  definisce,  sentita  la  commissione
consiliare  competente, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti
nazionalmente,    gli    standard   regionali   per   la   formazione
professionale,  di cui all'art. 32, volti a rafforzare l'identita' di
tale  componente  del  sistema  ed  a  garantire  che  le prestazioni
fondamentali previste dalla presente legge siano fruite in condizioni
di efficacia e di qualita' uniformi ed elevate su tutto il territorio
regionale.  Definisce  altresi' gli standard qualitativi delle azioni
in  integrazione  fra l'istruzione e la formazione professionale, dei
tirocini e dell' alternanza scuola-lavoro.
    3.   La   giunta   regionale,   nel   rispetto   delle  linee  di
programmazione  approvate  dal consiglio regionale di cui al comma 1,
detta  altresi' la disciplina di attuazione dei programmi comunitari,
in  particolare per quanto attiene alla programmazione, alla gestione
ed al controllo degli interventi.
    4.  Competono  alla  giunta  regionale, per gli interventi di cui
alla presente legge, le funzioni amministrative relative:
      a) alla  sperimentazione  ed  all'avvio di attivita' innovative
quanto  alle  metodologie o alle tipologie di utenti ed alla verifica
delle condizioni di omogeneita' e adeguatezza per la relativa messa a
regime;
      b) alla  programmazione  degli  interventi  che  possono essere
adeguatamente   svolti,   per  specializzazione  e  bacino  d'utenza,
esclusivamente a livello regionale;
      c) all'esercizio delle funzioni di cui all'Art. 5;
      d) alla   definizione   dei   criteri  e  delle  modalita'  per
l'attuazione degli interventi di propria competenza.
    5.   La   giunta   regionale  determina  altresi'  il  calendario
scolastico ed i relativi ambiti di flessibilita'.
    6.  Le  funzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono svolte dalla
Regione  a  seguito dei processi di collaborazione istituzionale e di
concertazione sociale previsti dalla presente legge.
    7.  Competono  alla  Regione  il  monitoraggio, il controllo e la
valutazione  delle attivita' inerenti le proprie funzioni, nonche' la
valutazione degli esiti del sistema formativo.