Art. 45.
                     Programmazione territoriale
    1.  Le  province  e  i  comuni, singoli o associati, nel rispetto
delle  linee  di  programmazione e degli indirizzi regionali, nonche'
delle  compatibilita' finanziarie regionali, nazionali e comunitarie,
esercitano  le  funzioni  di programmazione territoriale dell'offerta
formativa  ed  educativa  e  di organizzazione della rete scolastica,
nell'ambito   delle  rispettive  competenze  attribuite  dalle  leggi
vigenti,  ed in particolare dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e
dalla presente legge.
    2.  A tal fine, le province e i comuni, avvalendosi delle analisi
dei fabbisogni professionali e formativi svolte a livello nazionale e
locale,   in   via   prioritaria  di  quelle  realizzate  dagli  enti
bilaterali,   individuano  la  domanda  di  formazione  espressa  dal
territorio  attraverso  la  concertazione  con  le parti sociali e la
consultazione  con l'associazionismo, con le famiglie e con gli altri
soggetti interessati.
    3.  La  funzione  di  programmazione  in  materia  di  formazione
professionale,  realizzata anche in integrazione con l'istruzione, e'
di competenza delle province che la esercitano mediante programmi per
l'offerta formativa, di norma triennali.
    4.  Le  province  e  i  comuni  predispongono,  nell'ambito delle
proprie  competenze,  i  piani  per  l'offerta formativa ed educativa
inerenti  l'istruzione,  comprensivi  dei servizi di supporto per gli
allievi disabili o in situazione di svantaggio, di azioni di sostegno
a  progettazioni  innovative  delle istituzioni scolastiche, anche in
collegamento  con  il  territorio,  di iniziative di educazione degli
adulti,  di interventi di orientamento scolastico e professionale, di
azioni  per promuovere e sostenere la coerenza e la continuita' tra i
diversi  ordini  e  gradi  di  scuola,  nonche'  di interventi per la
prevenzione dell'abbandono dei percorsi formativi.
    5.  Le province e i comuni, nel rispetto delle competenze e delle
compatibilita'  finanziarie di cui al comma 1, predispongono, sentite
le  istituzioni  scolastiche  interessate,  i piani di organizzazione
della  rete  scolastica, comprendenti anche le azioni di istituzione,
aggregazione,  fusione  e  soppressione  di  scuole,  in  modo che la
collocazione   e   l'articolazione  delle  stesse  garantiscano  pari
opportunita'   di   fruizione   dell'offerta   formativa  sull'intero
territorio  e  l'utilizzo,  l'organizzazione  e  la gestione ottimali
degli  edifici,  delle  attrezzature  scolastiche  e  dei servizi per
l'accesso.   Tali   piani  possono  riguardare  sia  l'organizzazione
complessiva della rete scolastica, sia interventi parziali.
    6.  I piani di cui al comma 5 sono trasmessi da province e comuni
alla   Regione.  Entro  i  trenta  giorni  successivi  alla  data  di
ricevimento, la Regione, sentito il parere della conferenza regionale
di  cui  all'Art.  49, puo' esprimere rilievi in ordine alla coerenza
con  quanto  previsto al comma 1. In assenza di rilievi, le decisioni
contenute negli atti hanno effetto dal successivo anno scolastico. Le
procedure  attuative  del  presente  comma  sono  definite  ai  sensi
dell'Art. 44, comma 1, lettera c).
    7.  L'istituzione di indirizzi scolastici e formativi che, per la
natura  specialistica  o  rara, assumono valenza sovraprovinciale, e'
attuata  nei  piani  provinciali  previa  intesa  con la Regione, che
acquisisce  a  tal  fine  il parere della Conferenza regionale di cui
all'Art. 49.
    8.  Con  le  medesime  procedure  di  cui al comma 7, le province
istituiscono  i  centri  territoriali  per l'educazione degli adulti,
compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili.
    9.  Le province individuano, sentite le conferenze provinciali di
coordinamento di cui all'art. 46 e le commissioni di concertazione di
cui  all'Art.  52,  gli ambiti territoriali al fine del miglioramento
dell'offerta   formativa,  caratterizzati  dal  riconoscimento  delle
identita'  locali  e  dalla  stabile  interazione di fattori sociali,
culturali ed economici. Al fine di garantire la disponibilita' di una
rete  di  servizi,  gli  ambiti  devono  essere definiti in relazione
all'ampiezza territoriale ed alla popolazione di riferimento, nonche'
in  base  a  criteri  di  compatibilita'  e  di  ottimizzazione delle
risorse.
    10. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle
province  e  dai  comuni,  singoli o associati, attivando processi di
collaborazione istituzionale, di concertazione con le parti sociali e
di partecipazione dei soggetti interessati.
    11.  Al  fine  di  armonizzare gli interventi sul territorio e di
favorire  accordi  per servizi ed interventi di ambito sovracomunale,
le  province  esercitano  funzioni di coordinamento nell'ambito della
programmazione territoriale.