Art. 46.
               Conferenze provinciali di coordinamento
    1.  Per  le finalita' di cui all'Art. 45, comma 11, la provincia,
d'intesa  con  i  comuni  del  territorio,  istituisce  la conferenza
provinciale  di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa
possono  partecipare i comuni, singoli o associati, l'amministrazione
scolastica   regionale,  le  universita',  le  Camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura, le istituzioni scolastiche e
gli  organismi  di  formazione  professionale  accreditati, nonche' i
soggetti  operanti  nell'ambito  dell'educazione  degli  adulti.  Ove
necessario,  limitatamente  alle  zone  di  confine  o ad aspetti che
riguardino   il   territorio   di  piu'  province,  sono  invitate  a
partecipare  alla  conferenza anche le altre province interessate. Le
istituzioni  scolastiche  e gli organismi di formazione professionale
accreditati    possono    partecipare    alla   conferenza   mediante
rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche
possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole.
    2.  La  conferenza  ha  funzioni  di  proposta  per  le tematiche
inerenti    la   programmazione   dell'offerta   formativa   e   puo'
rappresentare  la  sede  per la definizione di accordi e di programmi
integrati  a livello territoriale, elaborati dal soggetti del sistema
formativo.
    3.  La  conferenza  esprime  parere  in  merito  ai  piani  ed al
programmi   di   cui  all'Art.  45,  alla  definizione  degli  ambiti
territoriali  funzionali  al  miglioramento dell'offerta formativa ed
alla  istituzione  dei  centri  territoriali  per  l'educazione degli
adulti, di cui all'Art. 45, comma 8.
    4.  Le  modalita'  di  organizzazione  dei  lavori,  che  possono
svolgersi  per  ambiti  territoriali o per materie, anche in apposite
commissioni,   sono   disciplinate   dalla   conferenza  con  proprio
regolamento.