Art. 46. Conferenze provinciali di coordinamento 1. Per le finalita' di cui all'Art. 45, comma 11, la provincia, d'intesa con i comuni del territorio, istituisce la conferenza provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa possono partecipare i comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le universita', le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati, nonche' i soggetti operanti nell'ambito dell'educazione degli adulti. Ove necessario, limitatamente alle zone di confine o ad aspetti che riguardino il territorio di piu' province, sono invitate a partecipare alla conferenza anche le altre province interessate. Le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati possono partecipare alla conferenza mediante rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole. 2. La conferenza ha funzioni di proposta per le tematiche inerenti la programmazione dell'offerta formativa e puo' rappresentare la sede per la definizione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale, elaborati dal soggetti del sistema formativo. 3. La conferenza esprime parere in merito ai piani ed al programmi di cui all'Art. 45, alla definizione degli ambiti territoriali funzionali al miglioramento dell'offerta formativa ed alla istituzione dei centri territoriali per l'educazione degli adulti, di cui all'Art. 45, comma 8. 4. Le modalita' di organizzazione dei lavori, che possono svolgersi per ambiti territoriali o per materie, anche in apposite commissioni, sono disciplinate dalla conferenza con proprio regolamento.