Art. 47.
        Collaborazione istituzionale e concertazione sociale
    1.  La  Regione  promuove  la  collaborazione istituzionale quale
mezzo   per  l'integrazione  delle  politiche  per  l'istruzione,  la
formazione professionale ed il lavoro.
    2.   La  Regione  e  gli  enti  locali  concorrono  a  realizzare
l'integrazione  nell'ambito  del  sistema  di cui all'Art. 3 mediante
accordi,   di   natura   territoriale,  settoriale  o  per  specifici
programmi, anche con soggetti autonomi, pubblici e privati.
    3.  La Regione assume la concertazione quale strumento strategico
per il governo delle materie di cui alla presente legge e la realizza
con  le  parti  sociali maggiormente  rappresentative, assicurando il
rispetto del principio di pariteticita'.