Art. 48. Partecipazione sociale. Consulte regionali 1. La Regione assume la partecipazione sociale quale elemento portante per il sistema formativo e la favorisce anche attraverso l'istituzione di consulte regionali, con funzioni propositive e consultive, che costituiscono sedi di rappresentanza di secondo livello rispetto agli organismi di partecipazione territoriali e nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 2. A tal fine, e' istituita la consulta regionale degli studenti, composta dai presidenti delle consulte provinciali degli studenti, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche). 3. E' istituita altresi' la consulta regionale dei genitori, composta da tre rappresentanti per provincia dei presidenti dei consigli di circolo e di istituto, designati secondo modalita' dagli stessi individuate, in modo da garantire adeguata rappresentanza di ogni ordine e grado di scuola. 4. La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con proprio atto definisce le modalita' di costituzione delle consulte di cui ai commi 2 e 3. Si applicano ai componenti di dette consulte le disposizioni in materia di rimborsi e compensi per la partecipazione a tali organi, secondo la vigente normativa regionale. 5. Al fine di valorizzare il patrimonio di esperienze, di innovazioni didattiche e di progettualita' di eccellenza, presente nel sistema formativo, quale contributo di arricchimento alla programmazione regionale, la giunta regionale promuove sedi di ascolto, di partecipazione e di consultazione rivolte ai protagonisti di tali esperienze, in particolare ai docenti, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro e di organismi tecnici e scientifici. 6. La giunta regionale attiva altresi' modalita' di partecipazione con gli organismi di formazione professionale accreditati, operanti a livello regionale. 7. In attuazione di quanto previsto dall'Art. 2, comma 5 della presente legge, la giunta regionale, in relazione alle tematiche inerenti l'integrazione scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap, acquisisce pareri e proposte formulati dalla consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, di cui alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunita' di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili).