Art. 48.
             Partecipazione sociale. Consulte regionali
    1.  La  Regione  assume  la partecipazione sociale quale elemento
portante  per  il  sistema  formativo e la favorisce anche attraverso
l'istituzione  di  consulte  regionali,  con  funzioni  propositive e
consultive,  che  costituiscono  sedi  di  rappresentanza  di secondo
livello  rispetto  agli  organismi  di  partecipazione territoriali e
nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
    2. A tal fine, e' istituita la consulta regionale degli studenti,
composta dai presidenti delle consulte provinciali degli studenti, di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996,  n.  567  (Regolamento  recante  la disciplina delle iniziative
complementari   e   delle  attivita'  integrative  nelle  istituzioni
scolastiche).
    3.  E'  istituita  altresi'  la  consulta regionale dei genitori,
composta  da  tre  rappresentanti  per  provincia  dei presidenti dei
consigli  di circolo e di istituto, designati secondo modalita' dagli
stessi  individuate,  in modo da garantire adeguata rappresentanza di
ogni ordine e grado di scuola.
    4.   La   giunta   regionale,  previo  parere  della  commissione
consiliare  competente,  con  proprio  atto definisce le modalita' di
costituzione  delle  consulte  di cui ai commi 2 e 3. Si applicano ai
componenti di dette consulte le disposizioni in materia di rimborsi e
compensi  per  la  partecipazione  a  tali organi, secondo la vigente
normativa regionale.
    5.  Al  fine  di  valorizzare  il  patrimonio  di  esperienze, di
innovazioni  didattiche  e  di progettualita' di eccellenza, presente
nel   sistema  formativo,  quale  contributo  di  arricchimento  alla
programmazione  regionale,  la  giunta  regionale  promuove  sedi  di
ascolto, di partecipazione e di consultazione rivolte ai protagonisti
di  tali  esperienze,  in  particolare  ai docenti, anche mediante la
costituzione   di   gruppi   di  lavoro  e  di  organismi  tecnici  e
scientifici.
    6.   La   giunta   regionale   attiva   altresi'   modalita'   di
partecipazione   con   gli   organismi  di  formazione  professionale
accreditati, operanti a livello regionale.
    7.  In  attuazione  di quanto previsto dall'Art. 2, comma 5 della
presente  legge,  la  giunta  regionale,  in relazione alle tematiche
inerenti  l'integrazione  scolastica  e  formativa  delle  persone in
situazione  di handicap, acquisisce pareri e proposte formulati dalla
consulta  regionale per le politiche a favore delle persone disabili,
di   cui  alla  legge  regionale  21 agosto  1997,  n.  29  (Norme  e
provvedimenti  per  favorire  le  opportunita'  di  vita  autonoma  e
l'integrazione sociale delle persone disabili).