Art. 49.
            Conferenza regionale per il sistema formativo
    1. E' istituita la conferenza regionale per il sistema formativo,
quale  sede  di  confronto  e  di  raccordo  sulle  politiche e sulla
programmazione  inerenti  il  sistema formativo. Essa e' nominata dal
presidente della Regione ed e' composta da:
      a) il   presidente   della   giunta  regionale,  o  l'assessore
delegato;
      b) i  presidenti  delle  amministrazioni  provinciali,  o  loro
delegati;
      c) nove  sindaci,  o  loro  delegati,  di comuni indicati dalla
conferenza  Regione  autonomie locali, valorizzando anche le forme di
associazionismo  fra  i  comuni  e garantendo adeguata rappresentanza
territoriale e dimensionale;
      d) il   direttore   dell'ufficio  scolastico  regionale  o  suo
delegato;
      e) diciotto   rappresentanti   delle  istituzioni  scolastiche,
designati   nel  numero  di  due  per  ogni  territorio  provinciale,
garantendo  la  rappresentanza  della  scuola  di base e della scuola
secondaria superiore, secondo modalita' dalle stesse individuate;
      f)  sei  rappresentanti  indicati dagli organismi di formazione
professionale accreditati;
      g)  un  rappresentante  per ogni universita' avente sede legale
nel territorio regionale;
      h) per  il  territorio di Piacenza, un rappresentante designato
in accordo fra le universita' ivi operanti e gli enti locali;
      i) un  rappresentante  dell'Unione  regionale  delle  Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
    2.  Ai  lavori  della  conferenza  possono  essere invitati altri
soggetti  competenti  in materia di formazione, al fine di coordinare
le  attivita'  di programmazione in un'ottica di valorizzazione delle
risorse pubbliche e private.
    3.  Il  presidente  della  conferenza  e' nominato dal Presidente
della  Regione  fra  i componenti della conferenza stessa, sentito il
direttore dell'ufficio scolastico regionale.
    4.  La conferenza ha compiti di proposta in ordine agli indirizzi
ed  alla  programmazione  degli interventi del sistema formativo e di
verifica  dei  relativi esiti. Essa esprime altresi' parere in merito
ai  piani  per  l'offerta formativa e per l'organizzazione della rete
scolastica,  di  cui  all'Art.  45,  ed agli atti relativi al sistema
formativo di particolare rilevanza, previsti dalla presente legge.
    5.  Le  modalita'  per  il  funzionamento  delle  attivita'  sono
disciplinate  dalla  conferenza,  attraverso  l'adozione  di apposito
regolamento. Tale regolamento deve prevedere modalita' di espressione
dei  pareri  che  garantiscano  la riconoscibilita' e la specificita'
delle varie componenti della conferenza.
    6.   La   Regione,   in   relazione   alle   tematiche   inerenti
l'integrazione  scolastica e formativa delle persone in situazione di
handicap,  favorisce  modalita'  di  raccordo  e  di confronto fra la
conferenza  e  la  consulta regionale per le politiche a favore delle
persone  disabili,  di  cui  all'Art.  48,  comma  7, anche attivando
appositi gruppi di lavoro per ambiti tematici.