Art. 49. Conferenza regionale per il sistema formativo 1. E' istituita la conferenza regionale per il sistema formativo, quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche e sulla programmazione inerenti il sistema formativo. Essa e' nominata dal presidente della Regione ed e' composta da: a) il presidente della giunta regionale, o l'assessore delegato; b) i presidenti delle amministrazioni provinciali, o loro delegati; c) nove sindaci, o loro delegati, di comuni indicati dalla conferenza Regione autonomie locali, valorizzando anche le forme di associazionismo fra i comuni e garantendo adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale; d) il direttore dell'ufficio scolastico regionale o suo delegato; e) diciotto rappresentanti delle istituzioni scolastiche, designati nel numero di due per ogni territorio provinciale, garantendo la rappresentanza della scuola di base e della scuola secondaria superiore, secondo modalita' dalle stesse individuate; f) sei rappresentanti indicati dagli organismi di formazione professionale accreditati; g) un rappresentante per ogni universita' avente sede legale nel territorio regionale; h) per il territorio di Piacenza, un rappresentante designato in accordo fra le universita' ivi operanti e gli enti locali; i) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2. Ai lavori della conferenza possono essere invitati altri soggetti competenti in materia di formazione, al fine di coordinare le attivita' di programmazione in un'ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private. 3. Il presidente della conferenza e' nominato dal Presidente della Regione fra i componenti della conferenza stessa, sentito il direttore dell'ufficio scolastico regionale. 4. La conferenza ha compiti di proposta in ordine agli indirizzi ed alla programmazione degli interventi del sistema formativo e di verifica dei relativi esiti. Essa esprime altresi' parere in merito ai piani per l'offerta formativa e per l'organizzazione della rete scolastica, di cui all'Art. 45, ed agli atti relativi al sistema formativo di particolare rilevanza, previsti dalla presente legge. 5. Le modalita' per il funzionamento delle attivita' sono disciplinate dalla conferenza, attraverso l'adozione di apposito regolamento. Tale regolamento deve prevedere modalita' di espressione dei pareri che garantiscano la riconoscibilita' e la specificita' delle varie componenti della conferenza. 6. La Regione, in relazione alle tematiche inerenti l'integrazione scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap, favorisce modalita' di raccordo e di confronto fra la conferenza e la consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, di cui all'Art. 48, comma 7, anche attivando appositi gruppi di lavoro per ambiti tematici.