Art. 5.
                   Riconoscimenti e certificazioni
    1.  Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale
e  la  certificazione  delle  competenze acquisite. Il riconoscimento
puo'  essere  utilizzato,  anche  in  ottemperanza  alle disposizioni
comunitarie, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o
altro titolo riconosciuto. A tal fine la Regione promuove accordi con
le  componenti  del  sistema  formativo e con le parti sociali per la
definizione  di  procedure per il riconoscimento, la certificazione e
l'individuazione   degli   ambiti   di  utilizzazione  delle  diverse
competenze,  nonche' per il riconoscimento delle competenze acquisite
nel  mondo  del  lavoro,  utilizzabili  come  crediti  per i percorsi
formativi.
    2.  Titolari del potere di riconoscimento e certificazione sono i
soggetti   formativi   del   sistema.  Gli  organismi  di  formazione
professionale   accreditati   trasmettono   al   sistema  informativo
regionale,  di  cui all'art. 16, le certificazioni rilasciate al fine
della costituzione del relativo repertorio.