Art. 50.
               Comitato di coordinamento istituzionale
    1.  E' istituito il comitato di coordinamento istituzionale quale
sede  di  partenariato e di collaborazione istituzionale fra Regione,
province  e  comuni,  nelle  materie  di cui alla presente legge e in
materia  di  lavoro. Esso e' nominato dal Presidente della Regione ed
e' composto da:
      a) il   presidente   della   giunta  regionale,  o  l'assessore
delegato,  componente  della  conferenza  regionale  per  il  sistema
formativo, che lo presiede;
      b) i  presidenti  delle  amministrazioni  provinciali,  o  loro
delegati,  componenti  della  conferenza  regionale  per  il  sistema
formativo;
      c) i nove sindaci, o loro delegati, componenti della conferenza
regionale per il sistema formativo.
    2.  Il  comitato  esprime  parere sugli indirizzi regionali delle
politiche  dell'istruzione,  della  formazione  professionale  e  del
lavoro,  nonche'  sui  conseguenti  atti  generali  applicativi. Esso
formula,  altresi',  proposte relativamente allo sviluppo del sistema
formativo.
    3.  Il comitato, integrato dal soggetti di cui all'Art. 49, comma
1, lettera d), funge da comitato esecutivo della conferenza regionale
per  il  sistema  formativo.  In  tale veste, esso svolge funzioni di
proposta  e di impulso all'attivita' della conferenza stessa, nonche'
di  analisi  e di approfondimento in merito allo sviluppo del sistema
formativo.
    4.  Il  comitato  di  cui  al  comma  3, integrato altresi' da un
rappresentante   delle   universita',   e  la  commissione  regionale
tripartita  di  cui  all'Art.  51,  definendo specifiche modalita' di
raccordo,  svolgono  funzioni  di  proposta ed esprimono pareri sulla
programmazione  relativa  all'istruzione  e  alla  formazione tecnica
superiore e all'educazione degli adulti.
    5.  La  Regione, in raccordo con il comitato e con la commissione
regionale  tripartita  di  cui  all'Art.  51, garantisce modalita' di
informazione e di confronto fra i due organismi.
    6.  A  seguito  della  costituzione del consiglio delle autonomie
locali   di  cui  all'Art.  123,  comma  4,  della  Costituzione,  si
provvedera'  alla  ridefinizione  della composizione e delle funzioni
svolte  dal  comitato  di  coordinamento  istituzionale,  nell'ambito
dell'organizzazione funzionale di detto consiglio delle autonomie.