Art. 50. Comitato di coordinamento istituzionale 1. E' istituito il comitato di coordinamento istituzionale quale sede di partenariato e di collaborazione istituzionale fra Regione, province e comuni, nelle materie di cui alla presente legge e in materia di lavoro. Esso e' nominato dal Presidente della Regione ed e' composto da: a) il presidente della giunta regionale, o l'assessore delegato, componente della conferenza regionale per il sistema formativo, che lo presiede; b) i presidenti delle amministrazioni provinciali, o loro delegati, componenti della conferenza regionale per il sistema formativo; c) i nove sindaci, o loro delegati, componenti della conferenza regionale per il sistema formativo. 2. Il comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nonche' sui conseguenti atti generali applicativi. Esso formula, altresi', proposte relativamente allo sviluppo del sistema formativo. 3. Il comitato, integrato dal soggetti di cui all'Art. 49, comma 1, lettera d), funge da comitato esecutivo della conferenza regionale per il sistema formativo. In tale veste, esso svolge funzioni di proposta e di impulso all'attivita' della conferenza stessa, nonche' di analisi e di approfondimento in merito allo sviluppo del sistema formativo. 4. Il comitato di cui al comma 3, integrato altresi' da un rappresentante delle universita', e la commissione regionale tripartita di cui all'Art. 51, definendo specifiche modalita' di raccordo, svolgono funzioni di proposta ed esprimono pareri sulla programmazione relativa all'istruzione e alla formazione tecnica superiore e all'educazione degli adulti. 5. La Regione, in raccordo con il comitato e con la commissione regionale tripartita di cui all'Art. 51, garantisce modalita' di informazione e di confronto fra i due organismi. 6. A seguito della costituzione del consiglio delle autonomie locali di cui all'Art. 123, comma 4, della Costituzione, si provvedera' alla ridefinizione della composizione e delle funzioni svolte dal comitato di coordinamento istituzionale, nell'ambito dell'organizzazione funzionale di detto consiglio delle autonomie.