Art. 51.
                  Commissione regionale tripartita
    1.  E'  istituita  la  commissione regionale tripartita come sede
concertativa di proposta, verifica e valutazione in merito al sistema
formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale.
    2.  La commissione e' nominata dal presidente della Regione ed e'
composta da:
      a) l'assessore regionale competente, che la presiede;
      b) sei  componenti  effettivi  e sei supplenti, designati dalle
organizzazioni   sindacali  dei  lavoratori  piu'  rappresentative  a
livello regionale;
      c) sei  componenti  effettivi  e sei supplenti, designati dalle
organizzazioni  dei  datori  di lavoro piu' rappresentative a livello
regionale;
      d) il consigliere di parita', di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna
nel lavoro), effettivo e supplente.
    3.  La commissione esprime parere sugli indirizzi regionali delle
politiche  dell'istruzione,  della  formazione  professionale  e  del
lavoro, nonche' sui conseguenti atti generali applicativi.
    4.   Il  funzionamento  della  commissione  e'  disciplinato  con
apposito   regolamento   adottato   dalla  stessa.  Tale  regolamento
definisce  altresi'  modalita'  di  raccordo  tra la commissione e la
conferenza di cui all'Art. 49.