Art. 51. Commissione regionale tripartita 1. E' istituita la commissione regionale tripartita come sede concertativa di proposta, verifica e valutazione in merito al sistema formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale. 2. La commissione e' nominata dal presidente della Regione ed e' composta da: a) l'assessore regionale competente, che la presiede; b) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative a livello regionale; c) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro piu' rappresentative a livello regionale; d) il consigliere di parita', di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro), effettivo e supplente. 3. La commissione esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nonche' sui conseguenti atti generali applicativi. 4. Il funzionamento della commissione e' disciplinato con apposito regolamento adottato dalla stessa. Tale regolamento definisce altresi' modalita' di raccordo tra la commissione e la conferenza di cui all'Art. 49.