Art. 52.
                Concertazione a livello territoriale
    1.  La  provincia istituisce una commissione di concertazione con
funzioni  di  proposta,  verifica  e valutazione in merito alle linee
programmatiche  delle  politiche  della  istruzione, della formazione
professionale e del lavoro di competenza provinciale.
    2.  La commissione presieduta dal Presidente della provincia o da
suo delegato ed e' costituita garantendo la pariteticita' delle parti
sociali  piu' rappresentative a livello provinciale e la presenza del
consigliere di parita'.