Art. 52. Concertazione a livello territoriale 1. La provincia istituisce una commissione di concertazione con funzioni di proposta, verifica e valutazione in merito alle linee programmatiche delle politiche della istruzione, della formazione professionale e del lavoro di competenza provinciale. 2. La commissione presieduta dal Presidente della provincia o da suo delegato ed e' costituita garantendo la pariteticita' delle parti sociali piu' rappresentative a livello provinciale e la presenza del consigliere di parita'.