Art. 53. Norme transitorie 1. I procedimenti in corso, in attuazione della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni), della legge regionale n. 54 del 1995, dell'Art. 14 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 45 (Misure di politica regionale del lavoro) e della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), compresi quelli relativi a concessione di contributi ed erogazione di finanziamenti, sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi regionali fino alla loro conclusione. 2. Gli atti di programmazione e di indirizzo, approvati ai sensi delle leggi regionali n. 19 del 1979 e 27 luglio 1998, n. 25 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego), mantengono efficacia fino alla scadenza prevista. 3. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano salve le funzioni in materia di lavoro della soppressa commissione regionale tripartita, prevista dall'Art. 6 della legge regionale n. 25 del 1998, il cui esercizio compete alla commissione regionale tripartita di cui all'Art. 51. La commissione regionale tripartita costituita ai sensi dell'Art. 6 della legge regionale n. 25 del 1998 resta in carica fino alla nomina della nuova commissione di cui all'Art. 51. 4. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano salve le funzioni in materia di lavoro del soppresso comitato di coordinamento interistituzionale, previsto dall'Art. 7 della legge regionale n. 25 del 1998, il cui esercizio compete al comitato di coordinamento istituzionale di cui all'Art. 50. Il comitato di coordinamento interistituzionale costituito ai sensi dell'Art. 7 della legge regionale n. 25 del 1998 resta in carica fino alla nomina del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'Art. 50. 5. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano salve le funzioni in materia di lavoro delle commissioni di concertazione previste dall'Art. 9, commi 4 e 5, della legge regionale n. 25 del 1998, il cui esercizio competera', quando istituite, alle commissioni di concertazione di cui all'Art. 52. Si applicano alle province le disposizioni di cui all'Art. 9, commi 4 e 5, della legge regionale n. 25 del 1998 fino alla nomina delle commissioni di cui all'Art. 52 della presente legge.