Art. 53.
                          Norme transitorie
    1.  I  procedimenti in corso, in attuazione della legge regionale
24 luglio  1979,  n.  19  (Riordino,  programmazione  e deleghe della
formazione  alle  professioni), della legge regionale n. 54 del 1995,
dell'Art. 14 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 45 (Misure di
politica  regionale  del  lavoro)  e  della legge regionale 21 aprile
1999,  n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), compresi quelli
relativi  a concessione di contributi ed erogazione di finanziamenti,
sono  disciplinati  dalle  disposizioni  delle stesse leggi regionali
fino alla loro conclusione.
    2.  Gli atti di programmazione e di indirizzo, approvati ai sensi
delle  leggi  regionali n. 19 del 1979 e 27 luglio 1998, n. 25 (Norme
in  materia  di  politiche  regionali  del  lavoro  e dei servizi per
l'impiego), mantengono efficacia fino alla scadenza prevista.
    3.  Fino  alla  riforma  della  normativa regionale in materia di
politiche  regionali  del  lavoro  e di servizi per l'impiego restano
salve  le  funzioni  in materia di lavoro della soppressa commissione
regionale  tripartita,  prevista dall'Art. 6 della legge regionale n.
25  del  1998,  il  cui  esercizio compete alla commissione regionale
tripartita  di  cui  all'Art. 51. La commissione regionale tripartita
costituita  ai sensi dell'Art. 6 della legge regionale n. 25 del 1998
resta  in  carica  fino  alla  nomina  della nuova commissione di cui
all'Art. 51.
    4.  Fino  alla  riforma  della  normativa regionale in materia di
politiche  regionali  del  lavoro  e di servizi per l'impiego restano
salve  le  funzioni  in  materia  di lavoro del soppresso comitato di
coordinamento  interistituzionale,  previsto  dall'Art. 7 della legge
regionale  n.  25  del  1998, il cui esercizio compete al comitato di
coordinamento  istituzionale  di  cui  all'Art.  50.  Il  comitato di
coordinamento  interistituzionale  costituito  ai  sensi  dell'Art. 7
della legge regionale n. 25 del 1998 resta in carica fino alla nomina
del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'Art. 50.
    5.  Fino  alla  riforma  della  normativa regionale in materia di
politiche  regionali  del  lavoro  e di servizi per l'impiego restano
salve   le  funzioni  in  materia  di  lavoro  delle  commissioni  di
concertazione  previste  dall'Art.  9,  commi  4  e  5,  della  legge
regionale  n.  25  del  1998,  il  cui  esercizio  competera', quando
istituite,  alle  commissioni di concertazione di cui all'Art. 52. Si
applicano  alle province le disposizioni di cui all'Art. 9, commi 4 e
5,  della  legge  regionale  n.  25  del  1998 fino alla nomina delle
commissioni di cui all'Art. 52 della presente legge.