Art. 54. Modifiche di norme 1. Il comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale n. 25 del 1998 e' sostituito dal seguente: «1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le politiche del lavoro. Gli indirizzi individuano gli obiettivi, le priorita' e le linee d'intervento, il quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie nonche' i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e possono essere modificati ed integrati nel rispetto delle modalita' previste per la loro approvazione.». 2. Il comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale n. 25 del 1998 e' sostituito dal seguente: «2. Nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 dell'Art. 3 e delle direttive relative alle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1, le province adottano programmi di norma triennali per le politiche del lavoro e piani annuali di intervento, garantendo la concertazione con le parti sociali e la partecipazione degli enti locali.».