Art. 54.
                         Modifiche di norme
    1. Il comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale n. 25 del 1998 e'
sostituito dal seguente:
      «1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale,
approva  gli  indirizzi  programmatici  di  norma  triennali  per  le
politiche  del  lavoro.  Gli  indirizzi individuano gli obiettivi, le
priorita'  e  le  linee  d'intervento, il quadro dei fabbisogni delle
risorse  finanziarie  nonche'  i  criteri  per  la collaborazione tra
soggetti  pubblici e privati e possono essere modificati ed integrati
nel rispetto delle modalita' previste per la loro approvazione.».
    2. Il comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale n. 25 del 1998 e'
sostituito dal seguente:
    «2.  Nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1
dell'Art.  3  e  delle  direttive  relative alle funzioni di cui alla
lettera  b)  del  comma  1,  le  province adottano programmi di norma
triennali  per le politiche del lavoro e piani annuali di intervento,
garantendo  la concertazione con le parti sociali e la partecipazione
degli enti locali.».