Art. 6. Libretto formativo personale 1. Gli studenti, all'atto della prima iscrizione ad attivita' di istruzione o di formazione professionale successiva all'assolvimento dell'obbligo scolastico, possono richiedere il rilascio del libretto formativo personale, nel quale sono iscritti i titoli, le qualifiche e le certificazioni conseguite. 2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con proprio atto le caratteristiche del libretto formativo, nonche' le modalita' per il rilascio dello stesso a tutti coloro che lo richiedono. 3. Nel libretto possono essere iscritti anche gli attestati di frequenza in esito a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati, nonche' dichiarazioni di autoformazione.