Art. 6.
                    Libretto formativo personale
    1.  Gli studenti, all'atto della prima iscrizione ad attivita' di
istruzione  o di formazione professionale successiva all'assolvimento
dell'obbligo  scolastico, possono richiedere il rilascio del libretto
formativo  personale, nel quale sono iscritti i titoli, le qualifiche
e le certificazioni conseguite.
    2.   La  giunta  regionale,  sentita  la  commissione  consiliare
competente,   definisce  con  proprio  atto  le  caratteristiche  del
libretto formativo, nonche' le modalita' per il rilascio dello stesso
a tutti coloro che lo richiedono.
    3.  Nel  libretto  possono essere iscritti anche gli attestati di
frequenza  in  esito  a  percorsi  dell'educazione  non  formale,  le
competenze  ed  i crediti formativi comunque acquisiti e documentati,
nonche' dichiarazioni di autoformazione.