Art. 7. Qualificazione delle risorse umane 1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sostengono le attivita' di qualificazione del personale della formazione professionale e promuovono iniziative di incontro e scambio culturale con il personale docente del sistema nazionale di istruzione. 2. La Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze generali dello Stato in materia di formazione iniziale dei docenti del sistema nazionale di istruzione e dei relativi titoli abilitanti, nonche' delle materie riservate alla contrattazione, sostengono le attivita' di qualificazione del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche. 3. La Regione e gli enti locali valorizzano le funzioni di tutoraggio, accompagnamento e mediazione culturale svolte da personale docente dell'istruzione e della formazione professionale e da altre figure professionali specializzate, anche garantendo una loro adeguata formazione. 4. Nel quadro delle finalita' di cui al presente articolo sono realizzate azioni di sostegno e di rafforzamento delle motivazioni e delle capacita' relazionali, rivolte a docenti e formatori, anche promuovendo e valorizzando progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete realizzate tra docenti, studenti e altri operatori in ambito scolastico ed extra scolastico. 5. Per il raggiungimento delle finalita' del presente articolo sono concessi assegni di studio da destinare al personale della formazione professionale, nonche' al personale della scuola che si avvalga del periodo di aspettativa di cui all'Art. 26, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Le condizioni e le modalita' per la concessione degli assegni sono definite con atto della giunta regionale, nell'ambito degli indirizzi approvati dal consiglio regionale ai sensi dell'Art. 44.