Art. 7.
                 Qualificazione delle risorse umane
    1.  La  Regione  e  gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze,  sostengono  le attivita' di qualificazione del personale
della  formazione professionale e promuovono iniziative di incontro e
scambio  culturale  con il personale docente del sistema nazionale di
istruzione.
    2.  La  Regione  e gli enti locali, nel rispetto delle competenze
generali  dello  Stato  in materia di formazione iniziale dei docenti
del sistema nazionale di istruzione e dei relativi titoli abilitanti,
nonche'  delle  materie  riservate alla contrattazione, sostengono le
attivita'   di   qualificazione   del  personale  in  servizio  nelle
istituzioni scolastiche.
    3.  La  Regione  e  gli  enti  locali  valorizzano le funzioni di
tutoraggio,   accompagnamento   e   mediazione  culturale  svolte  da
personale  docente dell'istruzione e della formazione professionale e
da  altre  figure  professionali  specializzate, anche garantendo una
loro adeguata formazione.
    4.  Nel  quadro  delle finalita' di cui al presente articolo sono
realizzate  azioni di sostegno e di rafforzamento delle motivazioni e
delle  capacita'  relazionali,  rivolte  a docenti e formatori, anche
promuovendo  e  valorizzando  progetti  di  ricerca  didattica  e  di
innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete realizzate tra
docenti,  studenti  e  altri  operatori in ambito scolastico ed extra
scolastico.
    5.  Per  il  raggiungimento delle finalita' del presente articolo
sono  concessi  assegni  di  studio  da  destinare al personale della
formazione  professionale,  nonche'  al personale della scuola che si
avvalga  del  periodo  di  aspettativa  di cui all'Art. 26, comma 14,
della  legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per
la  stabilizzazione  e lo sviluppo). Le condizioni e le modalita' per
la  concessione  degli  assegni  sono  definite con atto della giunta
regionale,   nell'ambito  degli  indirizzi  approvati  dal  consiglio
regionale ai sensi dell'Art. 44.