Art. 8.
                        Ricerca e innovazione
    1.  La  Regione  valorizza la ricerca e l'innovazione didattica e
tecnologica per la qualificazione del sistema formativo, realizzando,
attraverso  la  stipula di convenzioni, collaborazioni con l'Istituto
regionale  per  la  ricerca educativa, con le universita' e con altri
organismi  di  ricerca  nazionali ed internazionali, con le Camere di
commercio,  con  imprese,  singole o associate, e con associazioni di
imprese.
    2.  La  Regione  valorizza altresi' il ruolo delle universita' in
relazione  alle  funzioni  di qualificazione delle risorse umane, con
particolare  riferimento  alle  azioni  di formazione dei docenti, di
aggiornamento  dei  professionisti,  di  ricerca per la formazione di
figure professionali nell'ambito delle nuove tecnologie.
    3.   Ferma   restando   la  normativa  regionale  in  materia  di
innovazione  e  trasferimento  tecnologico,  la  Regione  sostiene in
particolare la qualificazione delle risorse umane nell'ambito di tali
processi,  anche  attraverso la concessione di borse di studio per la
ricerca  applicata,  al  fine  di  incentivare  la  diffusione  delle
innovazioni  tecnologiche  per  il rafforzamento della competitivita'
del sistema economico regionale e per la promozione di nuove imprese,
con particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni.