Art. 9.
            Metodologie didattiche nel sistema formativo
    1. Nel rispetto dell'autonomia didattica dei soggetti del sistema
formativo,   le   attivita'   formative,  in  particolare  quelle  in
integrazione  fra  l'istruzione  e  la formazione professionale, sono
realizzate,  di  norma,  attraverso  fasi  di  apprendimento teorico,
pratico,  in  simulazione,  in  tirocinio e in alternanza in ambiente
lavorativo.  Le fasi di apprendimento possono essere realizzate anche
attraverso il ricorso alla metodologia della formazione a distanza.
    2.   Nell'ambito   della   legislazione   in   materia   e  della
contrattazione   nazionale,  costituiscono  tirocinio  le  esperienze
formative,  orientative  o  professionalizzanti,  che non configurano
rapporto  di  lavoro,  realizzate  presso  luoghi di lavoro privati e
pubblici  sulla  base  di  una  convenzione  contenente uno specifico
progetto  fra il datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo,
che  assolvono a compiti di promozione ed assumono la responsabilita'
della  qualita'  e  della  regolarita'  dell'iniziativa.  Il progetto
oggetto del tirocinio deve essere sottoscritto dal tirocinante.
    3.  L'alternanza  scuola-lavoro  e'  una modalita' didattica, non
costituente  rapporto  di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi
di  istruzione  o di formazione professionale, anche integrati, quale
efficace  strumento  di  orientamento,  preparazione  professionale e
inserimento  nel  mondo  del  lavoro.  Essa  si  realizza  attraverso
esperienze   in   contesti  lavorativi  che  devono  essere  adeguati
all'accoglienza ed alla formazione.