(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       99 del 10 luglio 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
    Integrazioni all'Art. 1 della legge regionale n. 20 del 2002

    1. Nell'Art. 1 della legge regionale 1° agosto 2002, n. 20 (Norme
contro  la  vivisezione),  dopo  il comma 2, sono aggiunti i seguenti
commi:
    «2-bis.  Gli accordi di cui al comma 2 prevedono l'istituzione da
parte  delle Universita' degli studi aventi sede legale nella Regione
Emilia-Romagna di comitati etici per la sperimentazione animale;
    2-ter.  Al  fine  di svolgere funzioni di proposta in merito alle
metodologie sperimentali alternative all'uso di animali vivi, nonche'
di  monitoraggio e valutazione dell'attivita' complessivamente svolta
dal  comitato  di  cui al comma 2-bis, e' istituito il comitato etico
regionale  per  la  sperimentazione  animale,  la  cui composizione e
modalita'  di  funzionamento  sono  stabiliti dalla giunta regionale,
sentita  la commissione consiliare competente, previa intesa espressa
dal  rettori  delle  Universita'  degli  studi aventi sede legale nel
territorio della regione.».