(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 10 luglio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazioni all'Art. 1 della legge regionale n. 20 del 2002 1. Nell'Art. 1 della legge regionale 1° agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: «2-bis. Gli accordi di cui al comma 2 prevedono l'istituzione da parte delle Universita' degli studi aventi sede legale nella Regione Emilia-Romagna di comitati etici per la sperimentazione animale; 2-ter. Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle metodologie sperimentali alternative all'uso di animali vivi, nonche' di monitoraggio e valutazione dell'attivita' complessivamente svolta dal comitato di cui al comma 2-bis, e' istituito il comitato etico regionale per la sperimentazione animale, la cui composizione e modalita' di funzionamento sono stabiliti dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, previa intesa espressa dal rettori delle Universita' degli studi aventi sede legale nel territorio della regione.».