Art. 2.
          Soppressione del comitato regionale di controllo
    1. Il comitato regionale di controllo di cui alla legge regionale
11 agosto  1994, n. 27 (Organizzazione e funzionamento dell'organo di
controllo  della  Regione  sugli  atti  degli enti locali) cosi' come
modificata dalla legge regionale 30 luglio 1998, n. 28, e' soppresso.
    2. Fino al riordino della normativa in materia, i controlli sugli
atti  degli  enti  strumentali  o  comunque dipendenti dalla Regione,
delle  istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti
che  amministrano  terre  civiche  gia'  di  competenza  del comitato
regionale  di  controllo  ai  sensi dell'Art. 6, comma 2, della legge
regionale  n.  27/1994  sono esercitati, con le modalita' di cui alla
medesima  legge  regionale  n. 27/1994, dalle strutture organizzative
individuate dalla giunta regionale. La giunta individua, altresi', la
struttura  organizzativa  che  svolge,  anche  a  fini  di  garanzia,
attivita'   di   assistenza   e  consulenza  agli  enti  locali,  con
particolare  riferimento  ai  comuni  di minor dimensione demografica
sugli  atti  relativi ad appalti, affidamento di servizi e forniture,
assunzioni del personale e piante organiche.
    3. L'attivita' prevista al comma 2 puo' essere richiesta:
      a) dal   sindaco,   dal  presidente  della  provincia  o  dagli
assessori   comunali  e  provinciali,  dai  presidenti  dei  consigli
comunali e provinciali;
      b) dai  consiglieri  comunali  e  provinciali,  nella misura di
almeno un quinto dei componenti dei rispettivi organi collegiali.