Art. 2. Soppressione del comitato regionale di controllo 1. Il comitato regionale di controllo di cui alla legge regionale 11 agosto 1994, n. 27 (Organizzazione e funzionamento dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli enti locali) cosi' come modificata dalla legge regionale 30 luglio 1998, n. 28, e' soppresso. 2. Fino al riordino della normativa in materia, i controlli sugli atti degli enti strumentali o comunque dipendenti dalla Regione, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti che amministrano terre civiche gia' di competenza del comitato regionale di controllo ai sensi dell'Art. 6, comma 2, della legge regionale n. 27/1994 sono esercitati, con le modalita' di cui alla medesima legge regionale n. 27/1994, dalle strutture organizzative individuate dalla giunta regionale. La giunta individua, altresi', la struttura organizzativa che svolge, anche a fini di garanzia, attivita' di assistenza e consulenza agli enti locali, con particolare riferimento ai comuni di minor dimensione demografica sugli atti relativi ad appalti, affidamento di servizi e forniture, assunzioni del personale e piante organiche. 3. L'attivita' prevista al comma 2 puo' essere richiesta: a) dal sindaco, dal presidente della provincia o dagli assessori comunali e provinciali, dai presidenti dei consigli comunali e provinciali; b) dai consiglieri comunali e provinciali, nella misura di almeno un quinto dei componenti dei rispettivi organi collegiali.